Cassazione Civile, Ordinanza n. 04738/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici, dopo aver frequentato corsi di specializzazione universitaria in diversi anni accademici tra il 1991 e il 2006, avevano chiesto in primo grado: l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con le Università sedi dei corsi, con conseguenti differenze retributive rispetto alla borsa di studio percepita; il riconoscimento degli adeguamenti periodici della borsa di studio previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per il tardivo recepimento delle direttive europee che imponevano un adeguato trattamento economico per i medici in formazione specialistica. Il Tribunale aveva rigettato le domande, individuando la sola legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti principali deducevano: violazione dell’art. 36 Cost. per la pretesa natura subordinata del rapporto e l’inadeguatezza della borsa di studio; violazione dell’art. 101, comma 2, Cost. e dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 per il mancato riconoscimento degli aggiornamenti economici; violazione delle direttive UE, degli artt. 3 Cost., 14 CEDU e degli artt. 37-39 d.lgs. n. 368 del 1999 per sostenere che solo il d.lgs. n. 368 del 1999 avrebbe dato effettiva attuazione all’obbligo europeo, con effetto retroattivo o comunque risarcitorio; ulteriori motivi riguardavano le spese di lite e l’omessa pronuncia su questioni assorbite. I ricorsi incidentali riproponevano in sostanza la tesi dell’inadeguatezza del trattamento economico e della necessità di applicare retroattivamente il regime del d.lgs. n. 368 del 1999, oltre a censure sulle spese e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il ricorso principale e i due ricorsi incidentali. Ha ribadito che l’attività del medico specializzando non integra un rapporto di lavoro subordinato né autonomo, mancando una relazione sinallagmatica tra prestazione e compenso; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. Ha inoltre confermato che le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette agli aggiornamenti richiesti dai ricorrenti per il periodo considerato, in ragione dei blocchi normativi intervenuti, e che l’adeguamento introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 non opera retroattivamente per i medici iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007. La Corte ha inoltre escluso vizi nella regolazione delle spese e nell’assorbimento delle questioni di prescrizione e legittimazione passiva, ritenendo le relative censure non scrutinabili o comunque infondate alla luce della soccombenza e della c.d. ragione più liquida. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e dichiarato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Non si applica alla posizione del medico specializzando, perché la borsa di studio non remunera una prestazione lavorativa sinallagmatica ma sostiene la formazione.
art. 101, comma 2, Cost.
Il richiamo ai precedenti di legittimità da parte del giudice di merito non viola il dovere di decidere secondo legge, ma costituisce legittimo uso di motivazione per relationem su questioni ripetitive.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
Nel periodo considerato gli aggiornamenti previsti dalla norma risultavano bloccati dalla legislazione successiva, sia quanto all’adeguamento all’inflazione sia quanto all’incremento triennale.
artt. 13 e 16 della direttiva n. 82/76
La Corte ribadisce che le direttive comunitarie sul trattamento economico dei medici specializzandi erano già state attuate dall’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999
Le disposizioni sul nuovo contratto di formazione specialistica si applicano solo dall’anno accademico 2006/2007 e non retroattivamente ai corsi precedenti.
art. 1, comma 300, L. n. 266 del 2005
Stabilisce che gli effetti delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 operano solo dall’anno accademico 2006/2007.
Consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi per semplificare la decisione su questioni già ripetutamente risolte.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e i motivi non offrono elementi per mutare l’orientamento.
Le spese seguono la soccombenza; la parte soccombente può essere condannata alle spese in favore della parte vittoriosa.
La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la mancata compensazione, applicando il principio di soccombenza, non è censurabile.
Non vi è omessa pronuncia se la questione viene implicitamente assorbita dalla decisione fondata sulla mancanza del diritto azionato.
artt. 2934, 2935, 2943 e 2946 c.c.
La censura sulla prescrizione è irrilevante se la Corte d’appello ha negato in radice l’esistenza del diritto, assorbendo il relativo esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’inammissibilità del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’attività del medico frequentante una scuola di specializzazione universitaria non è, di regola, qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o autonomo, perché la remunerazione prevista dall’ordinamento ha funzione di sostegno economico alla formazione e non di corrispettivo per una prestazione lavorativa resa in favore dell’università.
- La borsa di studio dei medici specializzandi, per i periodi coperti dalla disciplina previgente, non può essere automaticamente adeguata in base a meccanismi di rivalutazione o incrementi contrattuali se una legislazione successiva ha disposto il blocco degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
- Il d.lgs. n. 368 del 1999, che introduce il contratto di formazione specialistica e un nuovo trattamento economico, non ha efficacia retroattiva per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006/2007, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 300, della L. n. 266 del 2005.
- Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non offre argomenti nuovi idonei a mutarlo, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La condanna alle spese secondo il principio di soccombenza non richiede una specifica motivazione, mentre è la compensazione a dover essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni; la mancata compensazione non è, di per sé, censurabile in cassazione.
- L’assorbimento di questioni come prescrizione o legittimazione passiva è legittimo quando la decisione è fondata sulla negazione in radice del diritto azionato, applicando il criterio della ragione più liquida.
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