Cassazione Civile, Ordinanza n. 04736/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La parte ricorrente, dopo aver conseguito la specializzazione in psichiatria nel 2008 e dopo aver frequentato in precedenza per due anni una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, aveva agito per ottenere la condanna dello Stato e degli altri enti evocati al pagamento di una adeguata retribuzione e del risarcimento del danno da tardivo adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive europee che imponevano un trattamento economico idoneo per i medici specializzandi. La ricorrente sosteneva di aver percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma di avere diritto al trattamento più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, poi differito, oppure al risarcimento del danno per la mancata tempestiva attuazione. In aggiunta chiedeva anche gli aumenti della borsa di studio previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, e in particolare l'adeguamento triennale correlato agli incrementi retributivi del personale medico del SSN e l'indicizzazione al tasso di inflazione programmato. Il Tribunale aveva ritenuto difetto di legittimazione passiva della Regione, aveva dichiarato prescritti i crediti retributivi e aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione è stato proposto un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. perché la Corte territoriale aveva applicato la prescrizione quinquennale al credito per l'adeguamento triennale della borsa di studio, mentre si trattava di un credito non periodico e comunque soggetto a prescrizione decennale. La ricorrente ha contestato anche il dies a quo fissato nella data di conclusione del corso di specializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione della prescrizione del credito per la rideterminazione triennale della borsa di studio. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui il credito relativo alla rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante ai medici specializzandi ex art. 6 della legge n. 257 del 1991 è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale. La Corte ha inoltre dato atto che non sussisteva il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
Si applica solo alle prestazioni pecuniarie liquide, ossia somme già messe a disposizione dell'avente diritto e non riscosse; non si applica agli importi non versati o non ancora determinati, per i quali opera la prescrizione ordinaria decennale.
art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
Prevede l'adeguamento della borsa di studio dei medici specializzandi, incluso l'adeguamento triennale degli importi in funzione degli incrementi retributivi del personale medico del SSN.
d.lgs. n. 368 del 1999
Viene richiamato come disciplina successiva, il cui più favorevole trattamento era stato invocato dalla ricorrente ma non è oggetto dell'accoglimento in cassazione.
d.lgs. n. 257 del 1991
Costituisce la base normativa della borsa di studio corrisposta agli specializzandi e degli accessori rivendicati.
art. 1173 c.c.
È richiamato per ricondurre l'obbligazione dello Stato da tardiva o mancata attuazione delle direttive nell'alveo delle fonti delle obbligazioni.
art. 2043 c.c.
È escluso come parametro qualificatorio della responsabilità per mancata attuazione delle direttive, che viene invece ricondotta alla responsabilità da inadempimento di obbligazione ex lege.
art. 4, par. 3, TUE
È richiamato quale fonte dell'obbligo di leale cooperazione degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione.
art. 291 TFUE
È menzionato come norma relativa all'esecuzione del diritto dell'Unione.
art. 288 TFUE
È richiamato con specifico riferimento alle direttive e al loro obbligo di attuazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. presuppone che il credito sia liquido ed esigibile, cioè determinato e già messo a disposizione del creditore; non si applica ai crediti non ancora quantificati o non effettivamente corrisposti.
- Quando un credito dipende da successivi provvedimenti amministrativi di quantificazione e tali provvedimenti non risultano adottati, la pretesa non può essere trattata come prestazione periodica liquida soggetta a prescrizione breve, ma ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
- La responsabilità dello Stato per omessa o tardiva attuazione delle direttive UE è ricostruita come responsabilità da inadempimento di un'obbligazione ex lege, non come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente applicazione della prescrizione decennale.
- Le somme riconosciute ai medici specializzandi non hanno natura di corrispettivo di un rapporto di lavoro subordinato, poiché remunerano esigenze materiali connesse alla formazione specialistica e non una prestazione lavorativa in favore dell'università o della struttura ospitante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04729/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04735/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04738/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04741/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04742/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04743/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →