Cassazione Civile, Ordinanza n. 04742/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori, poi pensionati, volta a ottenere dall'INPS il riconoscimento dei benefici contributivi previsti per l'esposizione ad amianto, con conseguente maggiorazione della posizione assicurativa ai fini pensionistici. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo applicabile la prescrizione decennale decorrente dal pensionamento, perché solo da quel momento sarebbe emersa la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., degli artt. 112, 329, 346 e 436 c.p.c., dell'art. 47, comma 6-bis, del d.l. n. 269/2000 e degli artt. 3 e 13 l. n. 257/1992, sostenendo che la prescrizione riguarderebbe solo i singoli ratei e non il diritto in sé, e che il termine non potrebbe essere fatto decorrere dalla disciplina del 2003, la quale avrebbe comunque fatto salvi i benefici previsti dalla normativa previgente per chi era già in pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, il diritto alla rivalutazione contributiva della posizione assicurativa è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere anche prima del pensionamento; di conseguenza, la prescrizione riguarda il diritto stesso e non soltanto i singoli ratei di maggiorazione. Ha inoltre escluso che la disciplina introdotta nel 2003 abbia riaperto o regolato il termine di prescrizione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ribadito che la prescrizione estingue il diritto autonomo alla rivalutazione contributiva, non solo i ratei.
Richiamato dai ricorrenti; la decorrenza del termine è stata collegata alla possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione, già al momento del pensionamento secondo la sentenza confermata.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha ravvisato ostacoli alla rilevazione della prescrizione nei termini affermati dalla sentenza impugnata.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non accolto.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non accolto.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non accolto.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso, ma non accolto.
art. 47, comma 6-bis, d.l. n. 269/2000
Invocato dai ricorrenti; la Corte ha escluso che la disciplina del 2003 abbia inciso sul termine di prescrizione o lo abbia riaperto.
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di benefici per esposizione ad amianto.
La Corte ha ribadito che il beneficio di rivalutazione contributiva della posizione assicurativa previsto da questa norma è autonomo rispetto al diritto alla pensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, il diritto alla rivalutazione contributiva della posizione assicurativa è un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere anche prima del pensionamento.
- La prescrizione di tale diritto ha carattere estintivo e riguarda il diritto stesso, non soltanto i singoli ratei di maggiorazione della prestazione pensionistica.
- La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il titolare può far valere il diritto alla rivalutazione contributiva; il pensionamento può segnare tale momento quando da esso emerga la lesione del diritto.
- Una disciplina sopravvenuta che faccia salvi benefici previdenziali non determina di per sé la riapertura del termine di prescrizione, se la norma non regola espressamente tale profilo.
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