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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04741/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata per iscritto dalla controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., precisando che non doveva provvedersi sulle spese di lite. Non vi è stata decisione sul merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda della lavoratrice volta a ottenere differenze retributive per l’attività di badante svolta nelle ore notturne, nel periodo marzo 2010 - febbraio 2012, in favore della madre del datore di lavoro. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di euro 54.933,26. Contro tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Prima della decisione, però, il ricorrente depositava memoria con rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e la resistente dichiarava di accettarla.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per il deposito della memoria contenente la rinuncia al ricorso in sede camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    l’estinzione può essere dichiarata con sentenza quando il provvedimento è adottato dopo discussione in pubblica udienza

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese

  • Cass. S.U. n. 6407/2004

    citata per il principio sulla forma del provvedimento dichiarativo dell’estinzione

  • Cass. n. 11211/2004

    citata in relazione alla forma del provvedimento estintivo

  • Cass. n. 1913/2008

    citata in relazione alla forma del provvedimento estintivo

  • Cass. n. 14138/2015

    citata in relazione alla forma del provvedimento estintivo

  • Cass. n. 8115/2006

    citata per il principio secondo cui, in caso di rinuncia accettata, non si pronuncia sulle spese

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
  • Quando la rinuncia al ricorso interviene dopo la discussione in pubblica udienza, la dichiarazione di estinzione deve essere resa con sentenza e non con decreto presidenziale.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non deve essere pronunciata condanna alle spese.
  • La Corte, in presenza di rinuncia validamente perfezionata, non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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