Cassazione Civile, Ordinanza n. 04741/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata per iscritto dalla controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., precisando che non doveva provvedersi sulle spese di lite. Non vi è stata decisione sul merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda della lavoratrice volta a ottenere differenze retributive per l’attività di badante svolta nelle ore notturne, nel periodo marzo 2010 - febbraio 2012, in favore della madre del datore di lavoro. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di euro 54.933,26. Contro tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Prima della decisione, però, il ricorrente depositava memoria con rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e la resistente dichiarava di accettarla.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale base procedurale per il deposito della memoria contenente la rinuncia al ricorso in sede camerale
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
l’estinzione può essere dichiarata con sentenza quando il provvedimento è adottato dopo discussione in pubblica udienza
art. 391 c.p.c.
in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese
Cass. S.U. n. 6407/2004
citata per il principio sulla forma del provvedimento dichiarativo dell’estinzione
Cass. n. 11211/2004
citata in relazione alla forma del provvedimento estintivo
Cass. n. 1913/2008
citata in relazione alla forma del provvedimento estintivo
Cass. n. 14138/2015
citata in relazione alla forma del provvedimento estintivo
Cass. n. 8115/2006
citata per il principio secondo cui, in caso di rinuncia accettata, non si pronuncia sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia al ricorso interviene dopo la discussione in pubblica udienza, la dichiarazione di estinzione deve essere resa con sentenza e non con decreto presidenziale.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non deve essere pronunciata condanna alle spese.
- La Corte, in presenza di rinuncia validamente perfezionata, non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.
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