Cassazione Civile, Ordinanza n. 04729/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all'amianto previsti dall'art. 13 della legge n. 257 del 1992. La Corte d'appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto tali benefici alla lavoratrice, ritenendo che la disciplina successiva non avesse escluso dal beneficio i soggetti già pensionati al momento di entrata in vigore della legge del 1992. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sostenendo che il beneficio non poteva spettare a una lavoratrice già titolare di pensione nel 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, erano già titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia o di inabilità. Poiché la sentenza impugnata non si era attenuta a tale principio, è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, commi 7 e 8, L. 27 marzo 1992, n. 257
La maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto spetta ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali o siano stati esposti per oltre dieci anni, ma non ai soggetti che al 28 aprile 1992 erano già titolari di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità.
art. 1, comma 1, D.L. n. 169 del 1993, conv. in L. n. 271 del 1993
Norma modificativa richiamata quale fonte della disciplina applicata ai benefici amianto.
art. 1, commi 20 e 21, L. n. 247 del 2007
La Corte d'appello aveva escluso che tali commi avessero limitato il beneficio escludendo i già pensionati; la Cassazione corregge tale lettura alla luce dell'orientamento consolidato.
artt. 3 e 38 Cost.
Richiamati indirettamente tramite la pronuncia della Corte costituzionale n. 434 del 2002, che ha ritenuto conforme a tali parametri l'interpretazione restrittiva del beneficio.
Massime di principio
- La maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto non spetta a chi, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, fosse già titolare di una pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità.
- Il beneficio amianto è riconoscibile solo se, oltre agli ulteriori requisiti di legge, il lavoratore al 28 aprile 1992 svolgeva ancora attività lavorativa dipendente, era temporaneamente disoccupato oppure era titolare di pensione o assegno di invalidità, in quanto ancora interessato all'incremento della posizione assicurativa.
- Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già consolidato in tema di benefici previdenziali, la sentenza è cassabile per violazione di legge con rinvio al giudice territoriale per il nuovo esame e la regolazione delle spese.
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