Cassazione Civile, Ordinanza n. 04735/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, con conseguente rivalutazione dell’anzianità contributiva mediante coefficiente 1,5 per un periodo lavorativo indicato nella sentenza di merito. La corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo applicabile la disciplina anteriore al 2 ottobre 2003 e accertando, sulla base di consulenza tecnica, un’esposizione ad amianto rilevante. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge per mancata applicazione della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, richiamata in relazione alla disciplina sui benefici amianto, sostenendo che la prima domanda amministrativa era del 2003 e il ricorso giudiziale del 2015, quindi oltre il termine decadenziale. Il controricorrente ha eccepito anche un vizio di specialità della procura, per indicazione errata della corte d’appello, ma la Corte ha ritenuto l’errore materiale irrilevante perché superabile dal contenuto dell’atto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale. Ha ritenuto infondata l’eccezione sulla procura, qualificandola come procura speciale valida nonostante l’errore materiale sulla corte d’appello indicata. Nel merito, ha affermato che la decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto proposte da soggetti già pensionati; il dies a quo decorre dalla domanda amministrativa originaria e non è eliso dalla mera riproposizione di ulteriori domande amministrative. Poiché dagli atti risultava che la domanda amministrativa era del 2003 e quella giudiziale del 2015, la domanda era decaduta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda introduttiva. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del beneficio di maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma afferma che la domanda relativa a tale beneficio è soggetta alla decadenza processuale prevista per le prestazioni previdenziali
la decadenza dall’azione giudiziaria si applica anche alle domande di rivalutazione contributiva per amianto proposte da pensionati; il termine decorre dalla originaria domanda amministrativa e non viene impedito dalla riproposizione di domande successive
artt. 24 e 31 d.lgs. 277/1991
richiamati nel motivo di ricorso in collegamento alla disciplina dei benefici per esposizione ad amianto
richiamato nel motivo di ricorso in collegamento alla disciplina della decadenza/benefici previdenziali
richiamato per affermare la conformità dell’eccezione di decadenza al diritto vivente e la sua rilevabilità sulla base degli atti già in causa
non espressamente applicato nella decisione, ma richiamato dalla tassonomia normativa generale della sentenza non emerge dal testo; quindi non incluso ulteriormente
Massime di principio
- Nel contenzioso previdenziale sui benefici per esposizione all’amianto, la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva proposte da soggetti già pensionati, perché si fa valere un autonomo beneficio previdenziale e non soltanto il ricalcolo della pensione già liquidata.
- Ai fini della decadenza, il termine decorre dalla prima domanda amministrativa utile; la successiva riproposizione della medesima istanza o la presentazione di nuove richieste amministrative non fanno venir meno l’effetto decadenziale già maturato.
- La decadenza previdenziale ha natura sostanziale e di ordine pubblico, essendo posta a tutela della certezza dei capitoli di spesa pubblica; perciò non è neutralizzata da iniziative amministrative successive al suo verificarsi.
- Nel ricorso per cassazione, la procura apposta in calce o a margine è valida come procura speciale se dal testo emerge la volontà di proporre impugnazione; un errore materiale facilmente riconoscibile sugli estremi della sentenza impugnata è irrilevante.
- La decadenza può essere rilevata anche in sede di legittimità quando i fatti costitutivi del relativo presupposto risultino già dagli atti e dalla sentenza impugnata.
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