Cassazione Civile, Ordinanza n. 36354/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento per un credito di Eurofidi, derivante da un accordo trilaterale del 9.5.2016 e da precedenti scritture del 22.12.2015 e del 6.4.2016. Con tali atti la società poi fallita si era dichiarata debitrice solidale, insieme alla controllata, di una somma originariamente dovuta da quest’ultima a Eurofidi. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo inefficace ex art. 64 l.fall. l’obbligazione assunta dalla fallita; in opposizione, però, il tribunale aveva ammesso il credito in chirografo, valorizzando il riconoscimento di debito e ritenendo che il curatore dovesse provare l’inesistenza o diversa quantificazione del debito. Il fallimento ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo della natura gratuita o onerosa dell’assunzione solidale del debito; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa utilità dell’operazione per il creditore e allo stato di insolvenza della società al momento dell’accordo; (3) falsa applicazione dell’art. 64 l.fall., per mancato esame dei presupposti dell’inefficacia degli atti gratuiti compiuti nel biennio; (4) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che il riconoscimento di debito non fosse opponibile al curatore e che il credito dovesse essere provato dal creditore, non potendo l’effetto dell’art. 1988 operare verso un soggetto diverso dal dichiarante.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ritiene decisiva e discussa la questione della natura gratuita o onerosa dell’assunzione solidale del debito e censura il tribunale per non avere compiuto il necessario vaglio sulla riconducibilità dell’operazione all’art. 64 l.fall., pur avendo essa avuto luogo nel biennio anteriore al fallimento. Ne consegue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ricorso ex art. 93 l.fall.
norma sul ricorso per l’ammissione del credito al passivo fallimentare
inefficacia ex art. 64 l.fall.
gli atti gratuiti compiuti dal fallito nel biennio anteriore al fallimento sono potenzialmente inefficaci; il giudice deve verificare la riconducibilità concreta dell’operazione alla fattispecie astratta
decreto ex art. 97 l.fall.
richiamo al provvedimento del giudice delegato nell’ambito della verifica del passivo
opposizione ex art. 98 l.fall.
rimedio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo
ultimo comma dell’art. 99 l.fall.
termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto emesso sull’opposizione allo stato passivo
art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo e controverso
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge
il riconoscimento di debito è invocato come fonte di presunzione dell’esistenza del credito, ma la Corte non affronta il motivo perché assorbito
richiamato sia come norma sull’onere della prova sia nella nozione di fatto principale ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando il credito si fonda su un’operazione potenzialmente gratuita compiuta dal fallito nel periodo rilevante, il giudice deve verificare in modo espresso e concreto se l’atto rientri nella fattispecie di inefficacia prevista dall’art. 64 l.fall., non potendo limitarsi a qualificare l’operazione come pregiudizievole o inutile.
- L’omesso esame di un fatto decisivo sussiste anche quando il fatto storico controverso risulti dal dibattito processuale e la sua considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia; in tali casi il vizio motivazionale si intreccia con l’error in iudicando se il giudice non applica la disciplina astrattamente pertinente.
- Ai fini dell’inefficacia ex art. 64 l.fall. rileva la natura gratuita dell’atto, che va accertata in concreto alla luce della causa dell’operazione, non essendo sufficiente affermarne la mera pregiudizievolezza o l’assenza di utilità economica per il creditore.
- Quando un credito è contestato nella verifica del passivo, il riconoscimento di debito può assumere rilievo solo nei limiti della disciplina applicabile e va comunque coordinato con le contestazioni del curatore e con le regole sull’accertamento del passivo; la decisione non può fondarsi in modo apodittico su quel riconoscimento senza esaminare le eccezioni sollevate.
- La prova della sussistenza e della quantificazione del credito deve essere valutata secondo le regole proprie della verifica concorsuale e dell’onere della prova, con attenzione alla soggettività dell’atto di riconoscimento e al rapporto tra dichiarante e curatore fallimentare.
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