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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50756/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. n.152/2006 e deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si sosteneva che la condotta fosse occasionale e di scarsa offensività); (ii) contestazione dell'uso da parte della Corte d'Appello della circostanza della presenza di rifiuti pericolosi nonostante il Tribunale l'avesse esclusa; (iii) violazione del divieto di reformatio in pejus per un presunto peggioramento della posizione dell'imputato in appello; (iv) errore nel calcolo della pena e nella determinazione delle riduzioni per le attenuanti generiche (si censurava che la riduzione sarebbe dovuta essere pari al terzo ma non lo sarebbe stata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia compiuto un'ampia e motivata valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis, richiamando la giurisprudenza (tra cui la Sez. 3, n. 50782/2019, Bordoni) secondo cui non è sufficiente la mera occasionalità dell'atto ma è necessario che l'offesa sia di particolare tenuità, valutata anche alla stregua dell'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale aveva motivato l'esclusione della tenuità richiamando la visibilità della colonna di fumo, la presenza di materiale plastico in un'area già interessata da ingenti cumuli di rifiuti e la prossimità di coltivazioni, elementi che escludevano l'esiguità del danno o del pericolo. Quanto al calcolo della pena e alle attenuanti, la Cassazione ha giudicato manifestamente inammissibile la censura che risultava non adeguatamente dedotta e fondata su una petizione di principio, rilevando che in primo grado erano state applicate riduzioni comprese la scelta del rito e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006

    Fattispecie penale ambientale contestata (illecito relativo alla gestione/abbandono/combustione di rifiuti) per la quale il ricorrente è stato condannato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    «ai fini del riconoscimento d... non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità»

    La norma prevede l'esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità; la Corte ha richiamato che non basta l'occasionalità, occorre una valutazione complessiva delle modalità e dell'entità del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e parametro per valutare l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Una delle attenuanti prese in considerazione in primo grado; la motivazione del Tribunale evidenziava l'applicazione delle riduzioni per le attenuanti e la scelta del rito nel calcolo della pena.

  • Cass. Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019 (Bordoni), Rv. 277674-01

    Precedente giurisprudenziale richiamato: conferma che non è sufficiente la mera occasionalità dell'atto per riconoscere l'esiguità ai fini dell'art. 131-bis e che devono valutarsi modalità della condotta e entità del danno/pericolo.

Massime di principio

  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità) richiede una valutazione concreta: non basta che la condotta sia occasionale, è necessario che il danno o il pericolo siano di esigua entità e che le modalità della condotta risultino di ridotta offensività.
  • La Corte d'appello può valutare autonomamente l'applicabilità dell'art. 131-bis anche se in primo grado vi è stata una derubricazione: non costituisce automaticamente reformatio in pejus se la valutazione è motivata e il pubblico ministero non ha impugnato la derubricazione.
  • Elementi concreti come visibilità della combustione, presenza di materiali plastici o pericolosi, cumuli preesistenti di rifiuti o prossimità di coltivazioni possono impedire il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Le censure sulla quantificazione della pena e sulle riduzioni per attenuanti richiedono deduzioni precise e motivazioni concrete; obiezioni generiche o petizioni di principio sono manifestamente inammissibili.
  • Per ottenere l'accoglimento in sede di cassazione occorre dimostrare profili di illegittimità, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della corte territoriale; il semplice disaccordo con la valutazione degli elementi di fatto non basta.
  • La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.

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