Cassazione Penale, Ordinanza n. 25302/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, giudicato con rito abbreviato e già condannato in primo grado per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva solo ridotto la pena, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla sua persona. La Cassazione ha ritenuto il motivo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece indicato specifiche ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti, tra cui le modalità della condotta, la detenzione finalizzata allo spaccio di diverse tipologie di stupefacenti, il possesso di denaro nonostante la disoccupazione e il recente inserimento nell'ambiente dello spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse criticamente con la decisione impugnata e che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione congrua e analitica sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando sia la mancanza di elementi positivi sia la presenza di elementi negativi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità.
Le attenuanti generiche richiedono la specifica dimostrazione di elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; la loro mancanza, unitamente a elementi negativi della condotta, legittima il diniego motivato.
L'impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inidoneo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su una motivazione specifica che valorizzi elementi ostativi concreti della condotta e sulla mancanza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento.
- In cassazione non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva: il motivo deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni decisive poste a base della decisione.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la declaratoria di inammissibilità comporta ex lege la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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