Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: la ricostruzione e la valutazione del fatto; l'apprezzamento del materiale probatorio; la dedotta operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p.; il preteso travisamento della prova, in particolare con riferimento a una testimonianza; il trattamento sanzionatorio; e il diniego della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., censurato come immotivato o comunque erroneo. La memoria difensiva ha reiterato le stesse doglianze, insistendo sulla lettura alternativa delle prove e sulla maggiore meritevolezza dell'applicazione delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sul fatto e sulle prove mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su corrette massime di esperienza e coerente con quella del Tribunale. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p. e generico il motivo relativo alle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., posto che il giudizio negativo era fondato sul pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di giustificazione invocata è stata ritenuta manifestamente infondata in base agli accertamenti di merito.
art. 20-bis c.p.
La richiesta di applicazione di pene sostitutive è stata ritenuta genericamente censurata e comunque correttamente respinta in ragione del pericolo di recidiva e della scarsa prospettiva di emenda del condannato.
art. 616 c.p.p.
Dalla dichiarata inammissibilità del ricorso è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante la mera proposta di una lettura alternativa del compendio istruttorio, ma richiede la denuncia di un effettivo e decisivo travisamento del contenuto probatorio.
- La causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p. non può essere utilmente invocata se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito ne esclude in modo motivato i presupposti.
- La censura sul diniego delle pene sostitutive deve confrontarsi con la motivazione specifica del giudice di merito; è generica se si limita a contestare in astratto la valutazione senza misurarsi con gli elementi posti a base del giudizio prognostico negativo, come precedenti e modalità del fatto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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