Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva verosimilmente ritenuto responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il motivo unico è stato ritenuto manifestamente infondato: il ricorrente contestava il profilo temporale della condotta offensiva, sostenendo che le espressioni non sarebbero state contemporanee all'atto d'ufficio; la Corte ha però affermato che, per integrare il reato, non è necessaria una contemporaneità stretta tra offesa e compimento dell'atto, essendo sufficiente che le espressioni siano causalmente collegate all'atto e inserite in un medesimo contesto. Inoltre, tale specifico profilo non era stato dedotto in appello con un motivo specifico.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non è necessaria la contestualità immediata tra le espressioni offensive e il compimento dell'atto d'ufficio, essendo sufficiente che le offese trovino causa nell'atto e siano pronunciate nel medesimo contesto fattuale.
- La censura che investe una ricostruzione fattuale non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta con uno specifico motivo in appello.
- La manifesta infondatezza del motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25229/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →