Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la conferma in appello della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che gli elementi costitutivi non sarebbero stati integrati; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, il secondo generico e manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva spiegato le ragioni dell'esclusione della tenuità dell'offesa, e il terzo inammissibile perché non dedotto con l'appello.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice applicata al caso; la Corte richiama la motivazione di merito che aveva ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito sulla base delle complessive modalità della condotta; nel caso concreto l'esclusione è stata ritenuta congruamente motivata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che riproduce censure già dedotte e vagliate in merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La doglianza sulla configurabilità del reato non può essere accolta se il giudice di merito ha fornito motivazione logica ed esaustiva sull'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata quando la sentenza di merito abbia illustrato in modo puntuale le ragioni ostative alla particolare tenuità del fatto, con riferimento alle modalità complessive della condotta.
  • La censura sull'entità della pena è inammissibile in cassazione quando non sia stata proposta con i motivi di appello, per difetto di previa devoluzione della questione al giudice del gravame.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.