Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/06/2024. Dal testo emerge che i motivi investivano: 1) la valutazione di merito sulla asserita resistenza passiva e sulla presenza di altre persone, dedotta come decisiva per escludere o ridimensionare il fatto contestato; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure erano generiche perché sostanzialmente riproponevano questioni di fatto già esaminate nei gradi di merito e che, quanto alle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva già fornito una motivazione congrua. La parte civile costituita ha depositato memoria e nota spese, ritenute però superflue e ininfluenti ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il testo non contiene una nuova decisione di merito sulla responsabilità, che resta ferma secondo la sentenza di appello. La Corte ha ritenuto generiche e manifestamente infondate le censure, osservando in particolare che, per integrare l'oltraggio a pubblico ufficiale, non è necessario che le espressioni offensive siano effettivamente udite dai presenti, essendo sufficiente che possano esserlo.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 323 c.p.p.
non citato
art. 594 c.p.
Il testo richiama il reato di oltraggio a pubblico ufficiale come fattispecie oggetto della decisione, precisando che la consumazione non richiede che le espressioni offensive siano effettivamente udite dai presenti, ma solo che possano esserlo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre questioni di fatto già esaminate e motivate nei gradi di merito, senza denunciare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito lo abbia sorretto con motivazione congrua e non apparente.
- Per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non è necessario che l'offesa sia effettivamente percepita dai presenti; è sufficiente la possibilità di percezione, poiché tale potenzialità accresce l'offesa alla funzione pubblica e l'aggravio psicologico per il pubblico ufficiale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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