Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 dicembre 2024, lamentando con un motivo unico l'erroneità della decisione di merito in relazione alla configurabilità del reato ascritto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è affetto da genericità assoluta, perché non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece motivato congruamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sulla base di una valutazione coerente con le risultanze istruttorie.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto è assolutamente generico e non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura di legittimità deve misurarsi con la motivazione della decisione di merito: una critica meramente assertiva o non correlata alle argomentazioni poste a base della condanna non è idonea a fondare il sindacato di legittimità.
- Quando il giudice di merito ha spiegato in modo coerente e non manifestamente illogico la sussistenza degli elementi costitutivi del reato sulla base delle risultanze istruttorie, la Cassazione non può accogliere doglianze generiche che mirino solo a una diversa lettura del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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