Cassazione Penale, Sentenza n. 06866/2026 del 20/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 (lett. O) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza), e lo ha assolto dal reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, per due motivi: 1) violazione dell'art. 114 disposizioni attuative c.p.p. per non aver ricevuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di esami ematici eseguiti in ospedale; si sostiene la nullità assoluta della prova e la lesione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e per non aver valutato il comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di difesa in occasione di un prelievo ematico eseguito su richiesta della polizia giudiziaria determina una nullità di regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma che può essere sanata (come nel caso di specie) con la successiva richiesta di rito abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi degli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta e dei plurimi precedenti penali dell'imputato. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato la condanna per questo reato sulla base delle risultanze probatorie.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 187
Norma relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; il giudice di merito ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.
Prevede l'obbligo di avvertire la persona sottoposta ad accertamenti sanitari della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte ha qualificato la violazione come nullità a regime intermedio, deducibile entro determinati termini, ma suscettibile di sanatoria nelle circostanze indicate dalla giurisprudenza.
cod. proc. pen., art. 606, lett. b), c) ed e) 1
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme processuali). Sono state invocate dal ricorrente ma la Corte le ha ritenute infondate nei termini esposti.
cod. proc. pen., art. 180 e art. 182, comma 2
Riferimenti alle norme sul regime di nullità processuali; la Corte ha richiamato che la nullità oggetto del primo motivo è di ordine generale a regime intermedio e può essere tempestivamente dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
cod. proc. pen., artt. 438, comma 6-bis, e 464
Norme relative agli effetti e alla sanabilità delle nullità in caso di rito abbreviato e alle conseguenze processuali; la Corte ha ritenuto che la violazione denunciata sia stata sanata dalla successiva scelta del rito abbreviato (caso verificatosi nella specie).
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso l'applicazione dell'attenuante per la gravità della condotta e i precedenti penali.
Prevede l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità per responsabilità del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 in base a questa norma.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come parametro per valutare l'onere a carico del ricorrente in relazione alla inammissibilità; utilizzata per giustificare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La mancata comunicazione della facoltà di farsi assistere dal difensore in occasione di prelievi ematici eseguiti su richiesta della polizia giudiziaria configura una nullità di regime intermedio deducibile fino alla decisione di primo grado, ma può essere sanata da successivi atti o scelte processuali (es. rito abbreviato) nei casi previsti dagli artt. 438 e 464 c.p.p.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche: l'esistenza di precedenti penali e la gravità della condotta possono giustificare il loro diniego, purché la decisione risulti motivata.
- I motivi di cassazione incentrati sulla presunta nullità procedurale devono essere tempestivamente dedotti e non possono sempre costituire via automatica per l'annullamento se nel frattempo la nullità è stata efficacemente sanata da atti successivi.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche al versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente valutare la fondatezza del ricorso prima di presentarlo.
- In casi analoghi, per preservare il diritto di difesa è consigliabile che il difensore deduca tempestivamente eventuali nullità connesse alla mancata informazione sulla facoltà di assistenza prima che si concluda il primo grado di giudizio.
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