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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06864/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma: ALBARELLI contesta la mancata motivazione circa la non riferibilità allo stesso degli elementi rinvenuti nello zaino trovato tra le gambe di DI PETRILLO (oltre alla mancata ricerca di impronte sulle autovetture), la errata applicazione dell'art. 73 DPR 309/1990 (comma 5) con riguardo alla detenzione di hashish e la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. DI PETRILLO deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ritenere applicabile l'art.73, comma 5 DPR 309/1990 (ossia la derubricazione/attenuazione della fattispecie per carenza di pericolosità sociale o assenza di inserimento in organizzazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per difetto di specificità, rilevando che i ricorrenti non hanno contestato in modo specifico e motivato la ricostruzione della Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito avesse adeguatamente valorizzato elementi sintomatici (proprietà dell'autovettura, rinvenimento chiavi, confezionamento identico dei panetti di hashish con tagliandino "Sticky Grapes", rinvenimento arma con matricola abrasa e munizionamento, quantità rilevanti) tali da escludere l'applicabilità dell'art.73, comma 5 e giustificare il rigore nella determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche per ALBARELLI. Per DI PETRILLO la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dell'uso dello zaino e della condotta emersa. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 ciascuno (determinato in via equitativa, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000).

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La Corte territoriale e la Cassazione hanno escluso l'applicabilità dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 5 per l'entità delle quantità coinvolte, la contemporanea detenzione di arma e munizionamento e gli elementi indiziari di organizzazione/programmazione del trasporto, ritenendo quindi configurabile la più grave fattispecie di detenzione a fini di spaccio aggravata dall'ingente quantitativo.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che sancisce l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. e)

    Indica il contenuto del motivo di cassazione relativo a motivazione insufficiente, contraddittoria o manifestamente illogica; i ricorrenti hanno formulato motivi che la Corte ha ritenuto privi della specificità richiesta da tale disposizione.

  • Corte costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato il principio per cui, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma può essere fissata equitativamente.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte di merito; censure generiche o non puntuali comportano di regola l'inammissibilità.
  • Quando la contestazione riguarda attribuzione di responsabilità su base indiziaria, il ricorrente deve spiegare in modo preciso perché la valutazione probatoria della corte territoriale sarebbe illogica o carente; la semplice affermazione di mancanza di prova è insufficiente.
  • Quantitativi rilevanti di sostanza, la presenza contemporanea di arma con matricola abrasa e elementi concreti di disponibilità (es. chiavi, proprietà dell'autovettura, occultamento) rafforzano la valutazione di gravità e l'esclusione di attenuanti o della fattispecie attenuata dell'art.73, comma 5.
  • La mancata esecuzione di accertamenti supplementari (es. rilevamento impronte) va contestata dimostrando in che modo tali investigazioni avrebbero cambiato il convincimento del giudice; l'asserzione astratta della loro omissione non è sempre sufficiente.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente non specifici può comportare condanna alle spese e sanzioni (art.616 c.p.p.); il giudice può modulare la somma da versare in favore della Cassa delle Ammende anche in via equitativa se non è ravvisabile colpa grave.

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