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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06862/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) limitatamente a una fattura del 2013, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione per la utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dall'operante CIPRIANI Italo (che riportavano il contenuto di deposizioni di operai della SAN MARTINO), con riferimento all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; e insufficienza delle altre prove a sostenere la responsabilità penale (mancata prova di resistenza). La difesa ha inoltre sostenuto l'effettività delle sponsorizzazioni, la legittimità di rapporti familiari tra le parti, e l'assenza di oneri probatori relativi alla corresponsione dei compensi ai collaboratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la tardività della memoria di replica (violazione dell'art. 611 cod. proc. pen.), escludendo la valutazione di quella memoria. Sostanzialmente, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato un complesso di elementi indiziari convergenti (commistione familiare tra associazione e società sponsorizzata, assenza di sede e beni strumentali, corrispondenza tra saldo fatture e prelievi in contanti, mancata documentazione di pagamenti ai collaboratori, irrilevanza delle fotografie rispetto all'attività della C&N) e che, anche escludendo le dichiarazioni de relato contestate, il materiale probatorio fosse sufficiente a sostenere la condanna per la fattura non prescritta del 2013. Di conseguenza ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicata per valutare la responsabilità penale della legale rappresentante della C&N per la fattura del 2013 ritenuta riferibile a operazione inesistente.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Riguarda l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi in assenza di confronto con l'interessato; la Corte ha comunque ritenuto che le dichiarazioni de relato fossero marginali rispetto al complesso indiziario e che, anche se "depurate" da tali dichiarazioni, le altre prove fossero sufficienti.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Stabilisce termini per la presentazione di memorie; la Corte ha rilevato la tardività della memoria difensiva (mancato rispetto dei cinque giorni liberi) e perciò ne ha escluso la valutazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di terzi riportate da un operante (de relato) possono essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell'art. 195 comma 4 c.p.p., ma la loro esclusione non determina automaticamente l'insussistenza della prova se esiste un compendio indiziario univoco e convergente.
  • Il giudizio sulla sussistenza di operazioni quali sponsorizzazioni deve essere fatto unitariamente: elementi come assenza di sede e beni strumentali, coincidenze anomale nelle movimentazioni bancarie, mancanza di documentazione di pagamenti e rapporti familiari stretti con la controparte possono configurare un quadro indiziario rilevante per l'esistenza di operazioni fittizie.
  • La valutazione degli indizi richiede un esame complessivo e non parcellizzato: singoli fatti apparentemente leciti (es. sponsorizzazioni familiari) possono assumere valore probatorio se letti insieme ad altri elementi anomali.
  • Per contrastare efficacemente un'accusa fondata su indizi convergenti, la difesa deve fornire elementi documentali precisi (es. contratti, buste paga, certificazioni fiscali, tracciature bancarie che dimostrino l'impiego dei fondi) e non argomentazioni generiche.
  • Le memorie difensive presentate oltre i termini previsti possono essere non prese in considerazione: il rispetto dei termini processuali è essenziale per la valutazione delle argomentazioni difensive.
  • La prescrizione può operare parzialmente: i giudici d'appello possono dichiarare estinti per prescrizione reati riferiti ad annualità precedenti lasciando pendente solo la fattispecie non ancora prescritta.

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