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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21135/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da un coerede per ottenere, da un lato, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di un immobile sito in Catanzaro, e, dall'altro, la collazione nell'asse ereditario di somme percepite in vita del de cuius da alcuni coeredi, oltre alla divisione del patrimonio relitto. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione con sentenza parziale e, successivamente, disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con sentenza definitiva. La Corte d'appello aveva confermato entrambe le decisioni. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c., 1140, 1144 e 1158 c.c., nonché vizi di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove e che il bene fosse stato goduto per mera tolleranza e non in possesso utile ad usucapione; hanno inoltre contestato il rilievo attribuito ai lavori svolti sull'immobile e la qualificazione del possesso come esclusivo. Con il secondo motivo hanno dedotto la nullità della c.t.u., la violazione dell'art. 183 c.p.c. e vizi di motivazione, assumendo che la divisione ereditaria non potesse essere disposta tenendo conto del bene oggetto della sentenza parziale di usucapione, poiché tale sentenza non era passata in giudicato per effetto della riserva di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di merito sulla prova del possesso ultraventennale e sull'esclusione della mera tolleranza, osservando che la relazione di fatto con il bene, per durata e modalità, era incompatibile con il compossesso altrui ed idonea a integrare un possesso esclusivo uti dominus. Ha inoltre ribadito che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né illogica. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la riserva di appello proposta avverso la sentenza parziale di accoglimento dell'usucapione non impediva la prosecuzione e la definizione del giudizio di divisione, sicché il Tribunale poteva legittimamente decidere lo scioglimento della comunione tenendo conto della propria precedente statuizione non ancora riformata. La Corte ha quindi confermato la regolazione delle spese secondo soccombenza e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio

  • art. 1140 c.c.

    richiamato in relazione alla nozione di possesso utile all'usucapione

  • art. 1144 c.c.

    richiamato per escludere che il godimento del bene potesse essere qualificato come mera tolleranza, in presenza di attività non transitoria e non modesta

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale norma sull'usucapione ventennale, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto integrato il possesso utile

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedotta apparenza di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al minimo costituzionale della motivazione, ritenuto comunque soddisfatto

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso relativi a violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la c.t.u. e la motivazione

  • art. 1164 c.c.

    richiamato per chiarire che il comunista che voglia dimostrare il possesso esclusivo non è tenuto a un formale atto di interversione, ma a comportamenti durevoli incompatibili con il compossesso

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione, la relazione di fatto con il bene integra possesso e non mera detenzione per tolleranza quando l'attività esercitata sia protratta nel tempo e di non modesta entità, assumendo tale dato valore presuntivo di esclusione della tolleranza.
  • Il giudizio sulla sussistenza del possesso esclusivo, sul superamento della tolleranza e sull'attendibilità delle prove testimoniali appartiene al merito e non è riesaminabile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non apparente.
  • Il partecipante alla comunione che invochi il possesso esclusivo uti dominus non deve necessariamente compiere un formale atto di interversione, ma deve allegare e provare comportamenti durevoli, univoci e incompatibili con il permanere del compossesso altrui; atti di mera gestione o tollerati non sono sufficienti.
  • La riserva di impugnazione avverso una sentenza non definitiva non paralizza la prosecuzione del giudizio sui capi non ancora definiti e non impedisce al giudice di merito di decidere la domanda successiva tenendo conto della statuizione non ancora riformata.
  • La sentenza non definitiva e quella definitiva rese nello stesso grado devono essere lette in modo coordinato, come componenti di un'unica complessiva ratio decidendi, senza che la riserva di appello attribuisca alla decisione non definitiva un effetto sospensivo automatico o equivalente all'accoglimento dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiDiritti realiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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