Cassazione Civile, Ordinanza n. 25979/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore, asserendo di essere rimasto insoddisfatto di un credito professionale per prestazioni di geometra rese in relazione a un immobile, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la compravendita con cui il debitore aveva trasferito, in data 2/7/2009, tutti i propri immobili a favore della ricorrente. Il Tribunale aveva dichiarato l'azione prescritta ritenendo decorso il termine quinquennale ex art. 2903 c.c.; la Corte d'appello aveva invece ritenuto tempestiva la domanda, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione e valorizzando la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data 30/6/2014. Nel merito, la Corte territoriale aveva accolto la revocatoria ritenendo provati: l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, l'eventus damni per la sostanziale depatrimonializzazione del debitore e l'elemento soggettivo della scientia damni/participatio fraudis desunto da rapporti stretti tra venditore e acquirente e dalle peculiari modalità di pagamento. La ricorrente ha censurato la sentenza con sei motivi: i primi due contestavano la prova e l'anteriorità del credito e denunciavano violazioni degli artt. 2222, 2901 e 360 n. 5 c.p.c.; i motivi dal terzo al quinto contestavano l'uso di presunzioni semplici per dimostrare la scientia damni e la partecipazione fraudolenta del terzo, deducendo violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c.; il sesto motivo riguardava la condanna alle spese e la mancata compensazione ex artt. 91 e 92 c.p.c. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza e perché fondati su documenti non direttamente scrutinabili in sede di legittimità; ha ritenuto infondati i motivi sulle presunzioni, affermando che la prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere data per presunzioni e che l'apprezzamento degli indizi, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione; ha respinto anche la doglianza sulle spese, ribadendo l'insindacabilità della scelta del giudice di merito salvo violazione del principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'acquirente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria e aveva dichiarato inefficace nei confronti del creditore la compravendita del 2/7/2009. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede, se il credito è anteriore all'atto dispositivo, la prova dell'eventus damni e della scientia damni o participatio fraudis; tale elemento soggettivo può essere provato anche per presunzioni.
Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria va computato tenendo conto della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, secondo la giurisprudenza richiamata.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la data di maturazione del credito da prestazione d'opera; la Corte rileva però che la censura difetta di autosufficienza e non consente il controllo diretto degli atti.
Le presunzioni semplici sono idonee a fondare l'accertamento della scientia damni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la valutazione compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
La censura per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando tende in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o si fonda su atti non adeguatamente indicati.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o degli indizi, specie in tema di presunzioni semplici.
Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, altrimenti le censure sono inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza, salvo i casi previsti dalla legge.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di violazione del principio di soccombenza.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, se il credito è anteriore all'atto di disposizione, il creditore deve provare l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, quando occorra, del terzo; tale prova può essere data anche per presunzioni semplici.
- Gli indizi valorizzati per dimostrare la scientia damni devono essere apprezzati complessivamente dal giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio se la motivazione è congrua.
- La censura di omesso esame di fatto decisivo o di violazione di legge non può risolversi nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, soprattutto quando il ricorso non rispetta l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
- Nel computo del termine di prescrizione dell'azione revocatoria, la notifica dell'atto rileva secondo la regola della scissione degli effetti tra notificante e destinatario.
- La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di una violazione di legge, non per il mero dissenso sulla valutazione di opportunità della compensazione.
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