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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6713 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, depositata il 19 ottobre 2010, articolando due motivi. La controversia riguardava un atto di contestazione e un atto di irrogazione di sanzioni, notificati il 10 giugno 2005, per l'impiego di lavoratori non regolarmente assunti. La CTR aveva riconosciuto la giurisdizione tributaria, ma confermato l'inammissibilità del ricorso originario perché proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Il testo non specifica il contenuto dei due motivi di cassazione.

La decisione

Nel corso del giudizio era stato emesso un decreto presidenziale di estinzione ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011. Entrambe le parti ne avevano chiesto la revoca, limitatamente alla controversia sull'avviso di irrogazione delle sanzioni, esclusa dalla domanda di definizione per ragioni di valore. In seguito, la difesa della società ha dichiarato che era venuto meno l'interesse a proseguire, essendo cessata la materia del contendere. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ha compensato integralmente le spese, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Decisione assunta il 3 marzo 2015 e depositata il 2 aprile 2015.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è richiamata per il termine di 60 giorni entro il quale doveva essere proposto il ricorso tributario originario; i giudici di merito lo avevano ritenuto tardivo. La Cassazione non ha riesaminato tale questione.

  • Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011

    La disposizione è indicata quale base del decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio. La Cassazione non ne ha esaminato l'applicazione nel merito, decidendo invece in ragione del sopravvenuto difetto di interesse.

  • Art. 391 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'istanza con cui le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza e la revoca del decreto di estinzione per la controversia relativa all'irrogazione delle sanzioni.

  • Art. 378 c.p.c.

    È richiamato per la memoria con cui il difensore della ricorrente ha comunicato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Se durante il giudizio sopravviene la cessazione della materia del contendere e viene meno l'interesse concreto alla decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi nel merito.
  • La dichiarazione d'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non equivale a una decisione di merito che confermi o respinga le censure originarie.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'andamento processuale, compresa la sopravvenuta cessazione dell'interesse, la giustifica.

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