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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23607/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un professionista aveva presentato domanda di insinuazione al passivo, con privilegio ex art. 2751-bis c.c., per un credito complessivo di euro 95.955,70, nei confronti di una società assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il commissario liquidatore aveva respinto l'insinuazione ritenendo la documentazione non idonea a provare l'esistenza del credito. Il Tribunale di Palermo aveva poi rigettato l'opposizione allo stato passivo, osservando che il ricorrente non aveva allegato al ricorso in opposizione la domanda di insinuazione, non aveva chiesto l'acquisizione del relativo atto e non aveva formulato specifiche richieste in udienza. In cassazione il ricorrente aveva denunciato: (i) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale privilegiato il formalismo nonostante l'errore materiale fosse stato sanato con deposito telematico di memoria integrativa e documentazione prima dell'udienza; (ii) omesso esame dei documenti già presenti nel fascicolo telematico, sostenendo che il giudizio di opposizione allo stato passivo non è equiparabile all'appello; (iii) violazione dell'art. 99 l. fall. e dell'art. 2697 c.c., per mancata valutazione dei documenti e mancata pronuncia sulle richieste istruttorie, essendo in atti sia il provvedimento di rigetto sia la domanda originaria di insinuazione, utili a verificare la corrispondenza tra petitum, causa petendi e ragioni del diniego.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto depositato telematicamente, dichiarando che era intervenuta una transazione tra le parti. La rinuncia è stata ritenuta formalmente valida perché sottoscritta personalmente dal ricorrente, che era anche procuratore di se stesso, ed è stata accettata dalla società controricorrente tramite il proprio difensore. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedere sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude la pronuncia sulle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis c.c.

    privilegio ex art. 2751 bis cod. civ.

    richiamato solo per qualificare il credito insinuato dal professionista come credito privilegiato.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza contro il formalismo processuale.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del giusto processo.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato quale parametro della censura sulla valutazione delle prove e della documentazione.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato quale parametro della censura sulla valutazione delle prove e della documentazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come base del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come base del motivo per omesso esame di documenti.

  • art. 99 l. fall.

    invocato in relazione ai requisiti dell'opposizione allo stato passivo e alla produzione documentale.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per la ripartizione dell'onere della prova sul credito insinuato.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    applicato per dichiarare l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    applicato per escludere la pronuncia sulle spese in presenza di adesione alla rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile in conseguenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente e sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'adesione della parte intimata alla rinuncia preclude alla Corte la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • In presenza di rinuncia valida e accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, anche se attinenti a vizi di violazione di legge o omesso esame di documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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