Cassazione Civile, Ordinanza n. 15001/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da un preavviso di fermo amministrativo notificato a un contribuente in relazione a cartelle di pagamento per IRPEF 2001. Il contribuente aveva contestato la regolare notificazione delle cartelle, assumendone l'inesistenza o inefficacia quale atto presupposto del fermo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; l'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la CTR aveva confermato l'esito sfavorevole. In Cassazione l'agente della riscossione ha dedotto un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inutilizzabile o comunque inidonea sul piano probatorio la produzione, in copia, della documentazione attestante la notifica delle cartelle, nonostante il preteso disconoscimento della conformità all'originale da parte del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato i principi consolidati in tema di disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c., precisando che il disconoscimento deve essere specifico, chiaro e circostanziato, indicando il documento contestato e i profili di difformità, e che la contestazione non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., poiché il giudice può comunque accertare la conformità anche mediante altri elementi di prova, incluse presunzioni. Poiché nel caso concreto la CTR non aveva riportato né adeguatamente qualificato il contenuto del dedotto disconoscimento, e comunque difettava il requisito di specificità della contestazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi affermati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifico e circostanziato; in mancanza, la copia può conservare efficacia probatoria assimilabile all'originale. Inoltre, il giudice non è vincolato alla sola contestazione e può accertare la conformità con altri mezzi di prova, anche presuntivi.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione, nel quadro della prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
Il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto da questa norma.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità tra copia fotostatica e originale di una scrittura deve essere espresso in modo chiaro, specifico e circostanziato; non bastano contestazioni generiche o formule di stile.
- La contestazione ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: non rende inutilizzabile il documento, poiché il giudice può verificarne la conformità anche mediante altri elementi probatori, incluse presunzioni.
- Quando la prova della notificazione di atti presupposti è fornita mediante copie documentali, il giudice deve verificare se vi sia stato un valido disconoscimento della copia; in difetto, la documentazione può essere utilizzata ai fini decisori.
- Se la motivazione della sentenza di merito non chiarisce il contenuto e la specificità del disconoscimento, la decisione può essere censurata per erronea applicazione delle regole sulla prova documentale.
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