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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38606/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza che li aveva ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione per la cessione di un ramo d'azienda e di beni strumentali dalla fallita "Laboratorio di Analisi Geotecniche s.r.l." alla "Geologia Energia Ambiente s.r.l." senza il pagamento del corrispettivo. Hanno censurato: 1) la carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'elemento materiale della distrazione (asserta presenza dei beni presso la sede della fallita e contestuale affermazione di distrazione); 2) la mancata considerazione degli effetti dell'art. 2112 c.c., dell'avviamento e della necessità di un danno alla massa creditoria per la cessione di un ramo d'azienda; 3) la ricostruzione degli eventi e l'attribuzione dei pagamenti alle fatture contestate (contestando la valutazione sulla prova dei pagamenti e sostenendo la fungibilità del denaro); 4) in motivi aggiunti, la violazione di norme sulla determinazione delle pene accessorie fallimentari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per novità rispetto all'atto di appello (questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice d'appello) e, di merito, ha ricordato che la sottrazione al patrimonio dell'imprenditore si configura con qualsiasi forma di distacco del bene e che la cessione senza pagamento del prezzo costituisce depauperamento patrimoniale rilevante per la bancarotta fraudolenta. Il secondo motivo è stato giudicato come una mera diversa rivalutazione dei fatti e quindi inammissibile in cassazione; le argomentazioni sulla fungibilità del denaro e sull'onere della prova non sono state ritenute idonee a integrare una censura di diritto. Il motivo nuovo è stato escluso perché non collegato ai motivi principali e perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ad esso. La Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzabili; qui richiamato per inquadrare le deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione, con la Corte che esclude la fondatezza delle censure attinenti alla legge penale e alla motivazione nei limiti consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicato per comminare la somma di euro 3.000 a ciascun ricorrente

  • art. 2112 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla cessione di ramo d'azienda e alla tutela dei lavoratori; la Corte non ha ritenuto che l'argomento incidesse sull'elemento penalmente rilevante della distrazione patrimoniale

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato dalla difesa in relazione alla determinazione delle pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la materia non era stata adeguatamente dedotta e non sussisteva rilievo d'ufficio

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito dalla difesa in ordine alla determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto ammissibile la relativa censura non collegata ai motivi principali

  • art. 190, 192, 495 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa con riguardo alla prova e alla formazione della stessa; la Corte ha ritenuto che le censure non dessero luogo a questioni di diritto nuove ammissibili in cassazione

  • art. 1183 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa (relativo all'adempimento delle obbligazioni); non ha modificato la valutazione della Corte sulla sussistenza della distrazione patrimoniale

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in prospettiva di principio costituzionale; la Corte non ha ritenuto che vi fosse una violazione rilevante fondata per cassazione

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma processuale che consente la requisitoria scritta del Procuratore generale; citata perché il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

  • Corte costituzionale

    sent. n. 222 del 25/09/2018; sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiami giurisprudenziali: la prima relativa alla declaratoria di illegittimità di una misura (menzionata in tema di durata delle sanzioni accessorie), la seconda citata a fondamento del potere di sanzionare economicamente per l'abuso processuale

Massime di principio

  • In materia di cassazione penale, non sono ammissibili censure nuove rispetto ai motivi svolti nel giudizio di merito: questioni non specificamente devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione salvo rilevabilità d'ufficio.
  • La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione dei fatti o per chiedere un diverso apprezzamento probatorio: i ricorsi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito sono inammissibili.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione, l'elemento materiale è il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore con conseguente possibilità di depauperamento della massa creditoria; la cessione di azienda o di beni senza il pagamento del corrispettivo può configurare tale depauperamento anche se successivamente è possibile un recupero.
  • Il fatto che i beni siano rinvenuti presso la sede della società o che esista la possibilità di azioni revocatorie o successive azioni di recupero non esclude automaticamente la configurabilità della distrazione patrimoniale al momento della condotta.
  • La fungibilità del denaro e argomenti tecnici sulla imputazione dei pagamenti non autorizzano, di per sé, la Cassazione a sovrapporre una diversa ricostruzione probatoria: l'onere di provare fatti contrari resta in primo luogo a carico dell'accusa nel giudizio di merito.
  • I motivi aggiunti in cassazione sono ammessi solo come sviluppo o miglior esposizione dei motivi principali; non possono introdurre censure nuove o ampliare il petitum originario.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare con cura la rilevanza e l'ammissibilità delle questioni prima di ricorrere.

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