Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti). Il ricorrente articolava tre motivi: 1) insufficienza probatoria e vizio di motivazione perché il dato ponderale da solo non comprovava la cessione a terzi; 2) carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al riconoscimento della recidiva; 3) prescrizione del reato, poiché il fatto era stato commesso il 24 novembre 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la prima censura, avendo i giudici di merito valutato complessivamente elementi quali la quantità di marijuana (sufficiente a ricavare 59 dosi), la detenzione in parte addosso e in parte nel veicolo di proprieta', e il possesso di denaro non giustificato da parte di un imputato privo di reddito e di fissa dimora. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: calcolata la prescrizione tenendo conto dell'aumento della pena per la recidiva ai sensi del secondo comma dell'art. 99 cod. pen., il reato si e' prescritto il 24 novembre 2019. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione; la seconda censura e' stata assorbita.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la fattispecie e' stata applicata alla detenzione di marijuana valutata come destinata alla cessione.
codice penale, art. 99, comma 2
Il secondo comma disciplina l'aumento della pena per la recidiva; la Corte ha utilizzato tale aumento ai fini del calcolo del termine di prescrizione, determinando cosi' la estinzione del reato.
Giurisprudenza citata: Cass., Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 (Saetta)
Precedente richiamato in materia di calcolo della prescrizione in presenza di recidiva; impiegato come criterio interpretativo per confermare che con l'aumento della pena il termine prescrizionale si era compiuto.
Massime di principio
- La sola rilevazione del peso della sostanza non e' necessariamente sufficiente a provare lo spaccio, ma puo' assumere rilievo se integrata da altri elementi (fra cui frazionamento in dosi, detenzione in luogo diverso dall'abitazione, possesso di denaro non giustificato, condizione economica e mancanza di fissa dimora).
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di eventuali aumenti della pena per recidiva: l'eventuale aumento estende il termine prescrizionale e puo' determinare l'estinzione del reato se decorso il termine maggiorato.
- La questione della prescrizione deve essere tempestivamente sollevata e motivata in grado di appello; l'ignoranza della doglianza da parte della corte di merito puo' portare alla cassazione annullante senza rinvio quando sia chiaro che il reato si e' prescritto.
- Se si contesta la natura di spaccio, e' utile evidenziare elementi contrari (es. assenza di materiale per il confezionamento, piccole quantita' coerenti con uso personale, giustificazione del possesso di denaro) e chiedere che il giudice valuti la prova nel suo complesso.
- Quando il giudice di merito valuta complessivamente piu' elementi (quantita', modalita' di detenzione, contesto fattuale e situazione economica dell'imputato) la decisione di qualificare la detenzione come finalizzata allo spaccio tende ad essere piu' solida e difficilmente travolgibile in cassazione, salvo errori di diritto come il mancato riconoscimento della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38579/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →