Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/attenuazione del sequestro preventivo delle somme sui conti correnti e dei titoli intestati a "Robot societaà cooperativa" e dei beni personali di Anesa Marco, fino alla concorrenza di euro 1.504.609,71, nell'ambito di accertamenti per reati tributari. Il ricorrente deduceva la nullità del provvedimento del GIP per mancanza della motivazione sul "periculum in mora" (rischio di dispersione/modifica dei beni), rilevando che tale onere motivazionale si applica anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per reati tributari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Como - Sezione riesame per nuovo esame. La Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione sul periculum sussiste anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (compresi i casi relativi a reati tributari), salvo la specifica eccezione prevista dall'art. 321, comma 2-bis, c.p.p., applicabile ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per i quali può essere sufficiente il mero presupposto della confiscabilità del bene.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora...

    La Corte interpreta che, per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca (sia obbligatoria sia facoltativa), il provvedimento deve esporre anche le ragioni del periculum in mora, collegandole alla necessità di anticipare l'effetto ablativo.

  • art. 12-bis D.lgs. 74/2000

    Norma richiamata in relazione ai reati tributari oggetto degli accertamenti; la sentenza enfatizza che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari richiede motivazione sul periculum, salvo l'eccezione specifica richiamata.

  • Sez. U. Sentenza n. 36959 del 24/06/2021

    "Il provvedimento di sequestro preventivo ... deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio..."

    Le Sezioni Unite hanno stabilito l'onere motivazionale relativo al periculum in mora per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca; la Cassazione impiega questo principio anche per i sequestri connessi a reati tributari.

  • art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"

    Si tratta di una fattispecie speciale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) per la quale il legislatore prevede un sequestro funzionale alla confisca con carattere obbligatorio; la Corte ritiene che in questo specifico caso possa essere sufficiente la sola indicazione della confiscabilità, senza ulteriore motivazione sul periculum.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata come riferimento all'adozione del sequestro preordinato alla confisca; la Corte distingue tra i casi in cui occorre la motivazione sul periculum e l'eccezione di cui all'art. 321, comma 2-bis.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla confisca come misura finale cui il sequestro preventivo puo´ essere finalizzato; il provvedimento di sequestro finalizzato a tale confisca deve indicare periculum salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Citato come esempio di reato per il quale, in casi analoghi, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 321, comma 2-bis (delitti contro la pubblica amministrazione).

Massime di principio

  • Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca (anche quando si tratti di confisca collegata a reati tributari) il provvedimento deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora: la Corte richiede che siano indicate le ragioni concrete per cui è necessario anticipare l'effetto ablativo (rischio di dispersione, occultamento, modificazione, deterioramento, uso o alienazione dei beni).
  • L'unica eccezione rilevante all'onere motivazionale sul periculum riguarda i casi disciplinati dall'art. 321, comma 2-bis, c.p.p. (delitti previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, ossia alcuni delitti dei pubblici ufficiali): in queste ipotesi il mero presupposto della confiscabilità del bene può essere sufficiente.
  • La difesa può ottenere l'annullamento del provvedimento di riesame (e quindi del sequestro) quando dimostra la mancanza della motivazione sul periculum o l'insussistenza delle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.
  • In presenza di beni la cui fabbricazione, uso o detenzione costituisce per se reato, la motivazione del periculum può essere circoscritta alla sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
  • In sede di nuovo esame il giudice dovrà esplicitare, con motivazione sufficiente e collegata ai fatti concreti, i rischi che giustificano il sequestro oppure indicare il fondamento normativo dell'eventuale deroga (art. 321, comma 2-bis).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.