Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ritenuto che il terzo proprietario del bene sequestrato (la società) non potesse contestare il "fumus" del reato edilizio. Si denunciava violazione degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. e delle garanzie costituzionali (artt. 3, 24, 42, 111 Cost.) e carenza di motivazione; si sosteneva che, specie quando vi sia coincidenza tra committente dei lavori e legale rappresentante della società, la società può contestare la sussistenza dell'abusività dell'opera e dunque del fumus.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al tribunale di Roma. Ha precisato che il terzo interessato alla restituzione (anche una persona giuridica) ha interesse ad impugnare quando chiede la restituzione del bene e deve dimostrare la relazione con il bene stesso; tuttavia, nel caso di opere sequestrate come abusive, il terzo può contestare, nei limiti della sua funzione civilistica, anche aspetti oggettivi rilevanti ai fini del fumus (per es. mancanza di valido titolo abilitativo), pur non potendo invece discutere profili soggettivi relativi alla responsabilità penale dell'indagato (es. "periculum in mora" o colpevolezza). La Corte ha richiamato il principio di effettività della tutela giurisdizionale e la necessità di valutare questi casi con particolare attenzione.
Norme richiamate
art. 322 bis cod. proc. pen.
Norma sul procedimento dinanzi al tribunale del riesame: la Corte rileva che la disciplina dei mezzi cautelari reali impone l'effetto restitutivo quale elemento essenziale dell'interesse ad impugnare e che l'interesse non può essere presunto dalla sola legittimazione.
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari reali; la Corte valuta la legittimazione e i limiti delle censure esercitabili dal terzo che chiede la restituzione.
artt. 568 comma 4 e 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Criteri procedurali sull'onere di dedurre l'interesse ad impugnare e gli elementi a sostegno; la Corte sottolinea che chi impugna deve indicare le ragioni giuridiche e fattuali della relazione col bene sequestrato.
art. 83 c.p.c.
Riferimento all'onere di conferire procura alle liti al difensore per il terzo che agisce per la restituzione: la giurisprudenza ritiene che il terzo debba dotarsi di atti di rappresentanza processuale adeguati.
artt. 3, 24, 42, 111 Cost.
Richiamate a tutela dei diritti fondamentali: uguaglianza, diritto di difesa, tutela della proprietà e giusto processo; la Corte le utilizza per argomentare l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale del terzo.
Convenzione EDU, Prot. 1 art. 1 e art. 13
Riferimento ai principi europei sulla tutela della proprietà e sull'effettività dei rimedi giurisdizionali; servono a sostenere che il terzo deve poter far valere elementi utili alla restituzione anche in sede cautelare.
art. 240 bis cod. pen. (richiamato)
Citato a titolo comparativo in tema di garanzie procedurali per terzi coinvolti in misure ablative, per richiamare l'esigenza di tutele effettive.
Massime di principio
- Il terzo che chiede la restituzione di un bene sequestrato deve comprovare l'interesse alla restituzione (relazione con il bene) e l'avvenuto sequestro; l'assenza di questa deduzione può rendere inammissibile l'impugnazione.
- Nel sequestro di opere ritenute abusive il terzo proprietario può contestare, nell'ambito della sua domanda restitutoria, profili oggettivi attinenti all'abusività (ad es. mancanza di valido titolo abilitativo) che incidono sul fumus del reato edilizio.
- Il terzo non può invece, in linea di principio, contestare profili soggettivi attinenti alla responsabilità penale dell'indagato (es.: colpevolezza, "periculum in mora"); tali questioni restano prerogativa dell'indagato/imputato.
- La giustizia cautelare reale richiede bilanciamento fra la tutela preventiva dell'interesse pubblico (repressione del reato) e l'effettività della tutela della proprietà privata: i giudici devono consentire al terzo di proporre elementi pertinenti alla pienezza del diritto di proprietà.
- La coincidenza tra committente dei lavori e rappresentante legale della società può rafforzare la posizione del terzo ma non elimina il limite per cui il terzo non può sostituirsi all'indagato nel discutere questioni di responsabilità penale.
- I giudici devono motivare adeguatamente il diniego di restituzione, valutando le censure del terzo anche sotto il profilo oggettivo dell'abusività dell'opera, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38579/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →