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Ordinanza

Ordinanza n. 1231/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 645/2025, depositata e resa pubblica il 01.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 817/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 06.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.01.2026;

Giustizia amministrativa202600357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 645/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero e ritenuta passata in giudicato. Il ricorso introduttivo è stato notificato direttamente agli indirizzi PEC del Ministero e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina. Il Ministero non si è costituito. Il Collegio ha rilevato che, per i giudizi nei confronti delle amministrazioni dello Stato, la notificazione deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio e che, trattandosi di giudizio incardinato presso la sezione staccata di Catania, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. La notificazione presso l'Avvocatura di Messina è stata quindi ritenuta nulla; la notificazione diretta al Ministero non è stata considerata idonea a sanare il vizio. Non essendosi costituita l'amministrazione, il contraddittorio è stato ritenuto non correttamente instaurato.

La decisione

Il TAR ha accertato la nullità della notificazione del ricorso e ha disposto la rinnovazione della notificazione, a cura della ricorrente, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, unitamente alla presente ordinanza. La rinnovazione deve essere eseguita entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; entro i successivi dieci giorni dall'adempimento deve essere depositata la prova della notificazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, l'assegnazione del termine per rinnovare una notificazione nulla prescinde dall'imputabilità del vizio alla parte notificante e non richiede la scusabilità dell'errore. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 144, comma 1, c.p.c.

    Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato

    La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali deve seguire le modalità previste dalla disciplina speciale sulla difesa erariale.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse

    Il ricorso contro un'amministrazione statale deve essere notificato secondo le regole proprie della rappresentanza e difesa dello Stato.

  • art. 11 R.D. 1611/1933

    Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio

    La notificazione del ricorso deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente nel distretto dell'autorità giudiziaria adita; la violazione determina nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 10, comma 3, l. 103/1979

    La disciplina del R.D. 1611/1933 sulla notificazione agli uffici dell'Avvocatura dello Stato si applica espressamente anche ai giudizi amministrativi.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di nullità della notificazione del ricorso e di mancata costituzione della parte intimata, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione, senza che rilevi l'imputabilità del vizio al notificante.

  • art. 24 Cost.

    La rinnovazione della notificazione nulla è funzionale a evitare che modalità processuali sproporzionate rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi promossi contro amministrazioni dello Stato, il ricorso deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell'autorità giudiziaria adita; la notificazione eseguita direttamente all'amministrazione o presso un'Avvocatura distrettuale territorialmente incompetente è nulla, non meramente irregolare, salvo specifiche deroghe normative.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione intimata non si costituisce, il contraddittorio non è validamente instaurato e il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.
  • L'assegnazione del termine per rinnovare la notificazione nulla prescinde dall'imputabilità del vizio al notificante e dalla scusabilità dell'errore; la rinnovazione è dovuta anche quando la nullità sia stata cagionata dalla negligenza della parte.
  • Il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione o dell'ulteriore termine per depositare la prova dell'adempimento comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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