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Ordinanza

Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi n. 91/2025, emessa in data 15 gennaio 2026, a firma del dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità della Città di Torino, notificata in data 20 gennaio 2026; - della nota prot. 2025-04-208, in data 6 marzo 2026, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale il Responsabile del Procedimento e il Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia hanno respinto l’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi n. 91/2025, proposta da General Vini S.r.l. in data 11 febbraio 2026; - di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti, ancorché non noti.

Giustizia amministrativa202600562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a interventi edilizi e al mutamento di destinazione d'uso, nonché diniego di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi e il successivo rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela. Dal testo emerge che la ricorrente contestava la qualificazione unitaria degli interventi e la loro ritenuta realizzazione in assenza di titolo edilizio, invocando un permesso di costruire del 1954, la destinazione di fatto acquisita nel tempo e la destinazione urbanistica attuale della zona. Il Comune ha sostenuto che gli interventi fossero funzionali a un mutamento di destinazione d'uso non assentito: l'attuale uso ad agenzia di viaggio rientra nella categoria terziaria, distinta da quella produttiva risultante dagli originari titoli edilizi del 1912-1913. La società ha inoltre chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto che gli interventi, considerati unitariamente, apparissero funzionali a un mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare realizzato senza titolo, poiché la destinazione ad agenzia di viaggio appartiene alla categoria terziaria, autonoma e distinta da quella produttiva emergente dagli originari titoli edilizi del 1912-1913, secondo l'art. 3 delle N.U.E.A. del P.R.G. di Torino. Il Collegio ha inoltre rilevato che non risultavano altri titoli edilizi idonei a legittimare gli interventi contestati o ad assentire una diversa destinazione d'uso dell'intero complesso o dell'unità immobiliare; il permesso di costruire del 1954 riguardava altre porzioni del complesso. Non sono state ritenute decisive né la destinazione di fatto asseritamente maturata nel tempo né la destinazione urbanistica di zona prevista dal vigente P.R.G. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del giudizio di annullamento; l'istanza di sospensione è stata respinta.

  • art. 3 N.U.E.A. del P.R.G. del Comune di Torino

    La categoria d'uso terziaria, nella quale rientra l'attività di agenzia di viaggio, è considerata autonoma e distinta dalla categoria produttiva.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica cautelare della legittimità di un'ordinanza edilizia, gli interventi contestati possono essere valutati unitariamente quando appaiano funzionali a un complessivo mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.
  • Quando l'uso attuale dell'immobile rientra in una categoria urbanistica distinta da quella risultante dai titoli edilizi originari, il mutamento di destinazione d'uso può essere ritenuto non assentito in assenza di uno specifico titolo che lo abbia autorizzato.
  • La destinazione di fatto asseritamente acquisita nel tempo non è, di per sé, sufficiente a legittimare un mutamento di destinazione d'uso privo di titolo edilizio.
  • La destinazione urbanistica della zona prevista dal piano regolatore non sostituisce il titolo edilizio necessario per legittimare la concreta destinazione d'uso di una specifica unità immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventi
RamiEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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