Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di stipula del contratto di assunzione, graduatoria dei vincitori, successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria e assunzione di ulteriori candidati, nonché silenzio-diniego sull'istanza di accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego alla stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, la graduatoria dei vincitori e gli atti conseguenti, chiedendo l'annullamento parziale della graduatoria, la sua riformulazione e il reinserimento ai fini dell'assunzione. Ha inoltre impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata al Ministero. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di scorrimento della graduatoria degli idonei e il successivo provvedimento di assunzione di ulteriori 73 unità, lamentando la propria persistente esclusione. Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, evidenziando l'impossibilità di reperire gli indirizzi fisici o digitali di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria e delle ulteriori unità assunte.
La decisione
Il Presidente del TAR ha ritenuto particolarmente difficile la notificazione ordinaria in ragione del numero dei controinteressati e ha autorizzato, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria e il numero di ruolo, la parte ricorrente e l'amministrazione intimata, gli estremi degli atti impugnati, il sunto dei motivi aggiunti, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo telematico, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale dei motivi aggiunti. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione saranno posti a carico del ricorrente con separato provvedimento collegiale. L'ordinanza non decide nel merito le domande di annullamento o di accesso.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente al presidente del tribunale o della sezione di autorizzare, su richiesta di parte, la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile reperire i loro indirizzi e notificare il ricorso nei modi ordinari, il presidente del tribunale o della sezione può autorizzare, su richiesta della parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve prescrivere in modo puntuale i contenuti dell'avviso, comprendendo almeno l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'indicazione dei controinteressati, gli estremi dell'autorizzazione e le modalità per seguire lo svolgimento del processo.
- Il giudice può imporre all'amministrazione destinataria della notificazione per pubblici proclami la pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati, nonché la conservazione online della documentazione, il rilascio di un'attestazione e l'inserimento di un collegamento accessibile dalla home page.
- Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti nell'autorizzazione per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2460/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →