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Ordinanza

Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di stipula del contratto di assunzione, graduatoria dei vincitori, successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria e assunzione di ulteriori candidati, nonché silenzio-diniego sull'istanza di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego alla stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, la graduatoria dei vincitori e gli atti conseguenti, chiedendo l'annullamento parziale della graduatoria, la sua riformulazione e il reinserimento ai fini dell'assunzione. Ha inoltre impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata al Ministero. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di scorrimento della graduatoria degli idonei e il successivo provvedimento di assunzione di ulteriori 73 unità, lamentando la propria persistente esclusione. Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, evidenziando l'impossibilità di reperire gli indirizzi fisici o digitali di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria e delle ulteriori unità assunte.

La decisione

Il Presidente del TAR ha ritenuto particolarmente difficile la notificazione ordinaria in ragione del numero dei controinteressati e ha autorizzato, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria e il numero di ruolo, la parte ricorrente e l'amministrazione intimata, gli estremi degli atti impugnati, il sunto dei motivi aggiunti, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo telematico, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale dei motivi aggiunti. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione saranno posti a carico del ricorrente con separato provvedimento collegiale. L'ordinanza non decide nel merito le domande di annullamento o di accesso.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente al presidente del tribunale o della sezione di autorizzare, su richiesta di parte, la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile reperire i loro indirizzi e notificare il ricorso nei modi ordinari, il presidente del tribunale o della sezione può autorizzare, su richiesta della parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve prescrivere in modo puntuale i contenuti dell'avviso, comprendendo almeno l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'indicazione dei controinteressati, gli estremi dell'autorizzazione e le modalità per seguire lo svolgimento del processo.
  • Il giudice può imporre all'amministrazione destinataria della notificazione per pubblici proclami la pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati, nonché la conservazione online della documentazione, il rilascio di un'attestazione e l'inserimento di un collegamento accessibile dalla home page.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti nell'autorizzazione per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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