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Ordinanza

Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. 550/AIA/2026, rilasciato dalla Provincia di Padova – Area Tecnica – Settore Ambiente, Salvaguardia del Territorio e Sicurezza, avente ad oggetto «Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i.. Punto 5.3 b) dell’allegato B della L.R. n. 4 del 18.02.2016 come modificata dalla L.R. n. 12/2024 Revoca e sostituzione per Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 328/IPPC/2016», nella parte in cui, subordinando l’autorizzazione stessa al rispetto delle prescrizioni riportate nell’allegato “Quadro Descrittivo” e di quanto previsto nell’allegato “Piano di Monitoraggio e Controllo”, impone: i. per gli end of waste valutati “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3°, del D.lgs. 152/2006, l’esecuzione del test di cessione ai fini della verifica della qualità ambientale della matrice in uscita dal processo di recupero, secondo i criteri dell’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998; ii. la verifica del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per lotti quantitativi chiusi aventi dimensione massima pari a 3.000 mc; iii. l’analisi dei rifiuti in ingresso mediante verifiche periodiche, una volta l’anno e comunque ogni 3.000 mc per ciascun produttore; - del parere di competenza dell’A.R.P.A.V del 24 ottobre 2025, di cui all’allegato 1 al “Quadro Prescrittivo” (sub-allegato al Provvedimento n. 550/AIA/2026), avente ad oggetto “Ditta Iris Ambiente s.r.l.. Impianto ubicato in Viale dell’Industria 20 – Conselve (PD); - del parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Scorie pesanti di incenerimento. Revisione del parere facente seguito alla pubblicazione del DM 127/2024 e della nota di osservazioni della Ditta del 15/10/2025; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 550/AIA/2026, nonché i pareri ARPAV e tecnico sulla cessazione caso per caso della qualifica di rifiuto, nella parte relativa alle prescrizioni sul test di cessione, sui lotti massimi di 3.000 mc e sulle verifiche dei rifiuti in ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità ambientali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, già titolare di un’AIA per il trattamento di scorie e ceneri pesanti derivanti da impianti di termovalorizzazione, ha impugnato il nuovo provvedimento di riesame dell’autorizzazione, deducendo, in particolare, l’illegittimità della prescrizione che subordina la cessazione della qualifica di rifiuto della cinderlite, valutata caso per caso ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, all’esecuzione del test di cessione previsto dall’Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 per ogni lotto di prodotto. Secondo la ricorrente, tale test non sarebbe obbligatorio né consigliato per le autorizzazioni caso per caso e potrebbe essere sostituito da test ecotossicologici. Sono state inoltre contestate le prescrizioni relative alla verifica dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per lotti quantitativi chiusi di dimensione massima pari a 3.000 mc e all’analisi periodica dei rifiuti in ingresso, una volta l’anno e comunque ogni 3.000 mc per ciascun produttore. In sede cautelare la società ha prospettato il fumus dell’illegittimità delle prescrizioni e il periculum derivante dal rischio di mancato superamento del test di cessione, con conseguente blocco sostanziale dell’impianto e pregiudizio alla continuità dell’attività produttiva.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non presentasse evidenti elementi di fondatezza: la prescrizione del test di cessione appariva riconducibile alla valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione e supportata dalla disciplina speciale di settore, richiamando il D.M. 5 febbraio 1998, il D.M. 69 del 28 marzo 2018 e il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, nonché i pareri ISPRA e ARPAV. Non sono emersi, allo stato, profili di manifesta illegittimità tali da consentire un sindacato estrinseco negativo sulla scelta tecnica. Il TAR ha inoltre richiamato un proprio precedente, ritenendo adeguato il test di cessione anche rispetto ai test di ecotossicità, non previsti da norme che ne autorizzino l’impiego ai fini della verifica della cessazione della qualifica di rifiuto. Quanto al periculum in mora, il rischio di mancato superamento del test è stato ritenuto meramente eventuale. Inoltre, l’AIA avrebbe accolto richieste della ricorrente aumentando la capacità di stoccaggio da 6.100 a 9.000 tonnellate, senza modificare i quantitativi annuali conferibili, consentendo la riconversione di alcune aree di deposito dell’end of waste in aree di stoccaggio dei rifiuti. La capacità complessiva di trattamento e l’organizzazione delle aree dell’impianto sono state ritenute comunque nella disponibilità organizzativa della società. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro per ciascuna delle due amministrazioni costituite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la sospensiva.

  • art. 184-ter, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Costituisce il fondamento della cessazione caso per caso della qualifica di rifiuto e del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità ambientale competente, con supporto specialistico ISPRA.

  • D.M. 5 febbraio 1998, Allegato 3

    È stato ritenuto dalla misura cautelare un possibile supporto normativo alla prescrizione dell’esecuzione del test di cessione per verificare la qualità ambientale del materiale in uscita.

  • D.M. 69 del 28 marzo 2018

    È richiamato tra la disciplina speciale di settore ritenuta idonea a supportare, in sede cautelare, la prescrizione del test di cessione.

  • D.M. 28 giugno 2024, n. 127

    È richiamato quale disciplina sopravvenuta in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, subentrata al D.M. n. 152/2022, e quale elemento di supporto alla prescrizione contestata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di una prescrizione ambientale fondata su valutazioni tecnico-discrezionali non conduce alla sospensione dell’atto in assenza di profili di manifesta illegittimità, travisamento o irragionevolezza immediatamente rilevabili.
  • Nell’ambito della cessazione caso per caso della qualifica di rifiuto, l’amministrazione può prescrivere il test di cessione quale strumento di verifica della qualità ambientale del materiale recuperato quando la prescrizione trovi supporto nella disciplina speciale di settore e nei pareri tecnici dell’autorità ambientale competente.
  • I test ecotossicologici non possono essere automaticamente considerati alternativi al test di cessione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto quando non siano previsti da norme che ne autorizzino l’impiego per tale specifica verifica.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera eventualità che un test ambientale non venga superato; occorre allegare e dimostrare un pregiudizio concreto, attuale e non altrimenti evitabile alla funzionalità dell’impianto o alla continuità dell’attività produttiva.
  • Nella valutazione cautelare del danno derivante da prescrizioni contenute in un’AIA, rileva anche la possibilità per il gestore di riorganizzare le aree di stoccaggio e la capacità operativa dell’impianto, ove il provvedimento lasci margini organizzativi idonei a evitare il blocco dell’attività.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di istruttoria

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