Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza - quanto al ricorso n. 3471 del 2025: alla sentenza n. 748/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6755/2023), pubblicata in data 21.03.2024, notificata il 28.03.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.472,46; - quanto al ricorso n. 3476 del 2025: alla sentenza n. 115/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 2064/2024), pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 533,97; - quanto al ricorso n. 3494 del 2025: alla sentenza n. 3035/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1489/2024), pubblicata in data 14.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 7.650,72; - quanto al ricorso n. 3495 del 2025: alla sentenza n. 119/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 579/2024), pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 8.429,92; - quanto al ricorso n. 3521 del 2025: alla sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro n. 1278/2025 pubblicata il 22.05.2025 (R.G. n. 9526/2024) con la quale in accoglimento del ricorso veniva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15/3/2001 e, per l'effetto, condannato il Ministero al pagamento in suo favore di Euro 1.699,09 oltre incidenza sul TFR, oltre interessi; - quanto al ricorso n. 3552 del 2025: alla sentenza n. 474/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 112/2024), pubblicata in data 18.07.2024, notificata il 24.07.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 455,11; - quanto al ricorso n. 3588 del 2025: alla sentenza del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, n. 1386/2025 pubblicata il 29/05/2025, notificata in forma esecutiva data 04/06/2025 al Ministero intimato, con la quale, accertata e dichiarata l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e dal Ministero dall'a.s. 2008/2009 e 2009/2010 e poi dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2024/2025, dichiarava tenuto e condannava il suddetto Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, di un risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine liquidato in € 42.312,00 oltre interessi legali; - quanto al ricorso n. 3599 del 2025: alla sentenza n. 567/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 137/2024), pubblicata in data 15.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 7.847,40; - quanto al ricorso n. 1 del 2026: alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. n. 416/2025 con ordine al Ministero dell'istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla stessa sentenza, mediante il pagamento della somma residua somma lorda di € 746,94 da assoggettare a sole ritenute fiscali, senza operare sulla stessa alcuna trattenuta contributiva; con richiesta di disporre il pagamento degli interessi o della rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quantificati, alla data del deposito del ricorso, in € 485,69; - nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente; fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; - quanto al ricorso n. 4 del 2026: alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 317/2025, con ordine al Ministero dell'istruzione e del merito di dare alla stessa sentenza esatta ottemperanza; con richiesta di nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente; fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; - quanto al ricorso n. 31 del 2026: alla sentenza n. 193/2025 del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 991/2024), pubblicata il 17.04.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.326,66, a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi dalle scadenze al saldo; - quanto al ricorso n. 33 del 2026: alla sentenza n. 2469/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro (R.G. n. 3575/2024), pubblicata in data 03.10.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 3.057; - quanto al ricorso n. 34 del 2026: alla sentenza n. 1949/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 527/2024), pubblicata in data 11.07.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.572,44 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; - quanto al ricorso n. 74 del 2026: alla sentenza n.1400/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 408/2024, pubblicata in data 23.05.2024, notificata il 29.05.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.274,58, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente; - quanto al ricorso n. 75 del 2026: alla sentenza n. 1510/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 99/2024, pubblicata in data 04.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 226,24, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali sino al saldo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza del commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza, volta alla propria sostituzione nell'incarico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nei quindici giudizi riuniti in epigrafe, i ricorrenti avevano chiesto l'ottemperanza a sentenze dei tribunali ordinari, sezioni lavoro, passate in giudicato o comunque esecutive, che condannavano il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente, risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine o indennità sostitutiva per ferie non godute. Il TAR aveva ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni e aveva nominato, per il caso di protratta inottemperanza, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha successivamente chiesto di essere sostituito, invocando gli assorbenti impegni istituzionali connessi al coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, all'avvio dell'anno scolastico e agli obiettivi PNRR, indicando come possibili sostituti il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte o, in subordine, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione per ciascuno dei ricorsi. In primo luogo, ha rilevato che la nomina del commissario non era ancora divenuta efficace, poiché non era scaduto il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero per l'ottemperanza. Nel merito, ha chiarito che il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente: esercita quindi un potere distinto e autonomo, finalizzato ad assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva. L'esercizio dell'incarico non è limitato dalle ordinarie attribuzioni del commissario nell'amministrazione di appartenenza; il commissario può essere un qualunque soggetto pubblico, o anche privato, dotato di adeguate competenze, anche estraneo all'amministrazione inadempiente. Le ragioni organizzative dedotte non integrano pertanto un giusto motivo di rinuncia ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Il TAR ha inoltre valorizzato l'ampia facoltà di delega già riconosciuta al commissario, che consente di affidare il concreto esercizio dei poteri a dirigenti o funzionari idonei, senza limiti derivanti dai rapporti gerarchici o dalle attribuzioni ordinarie degli uffici. Ha infine precisato che, per eseguire le sentenze civili, il commissario o il delegato potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Le spese non risultano oggetto di una specifica statuizione nel testo riportato.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e non un organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; esercita un potere distinto e autonomo conferito per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed efficace.
art. 20, comma 1, c.p.a.
Le ragioni organizzative e gli impegni istituzionali del commissario non costituiscono, nel caso esaminato, un giusto motivo per rinunciare all'incarico.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La norma è richiamata nell'epigrafe per la richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, senza che l'ordinanza ne faccia concreta applicazione nella decisione sull'istanza di sostituzione.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo è un ausiliario del giudice e, nell'esercizio dell'incarico, esercita un potere autonomo e distinto da quello ordinariamente spettante all'amministrazione di appartenenza.
- L'incarico di commissario ad acta non è circoscritto alle ordinarie attribuzioni istituzionali o ai limiti organizzativi del soggetto nominato; può essere affidato a qualunque soggetto pubblico, e anche a un soggetto privato, purché dotato di competenze professionali adeguate.
- La possibile appartenenza del commissario all'amministrazione inadempiente non costituisce un requisito necessario; il giudice può nominare anche un soggetto estraneo a tale amministrazione, qualora ciò sia funzionale all'effettività dell'ottemperanza.
- Impegni istituzionali e difficoltà organizzative del commissario non costituiscono, di per sé, un giusto motivo per rinunciare all'incarico, soprattutto quando il provvedimento di nomina consenta un'ampia delega per il concreto esercizio dei poteri commissariali.
- Il commissario ad acta può delegare il concreto esercizio dell'incarico a dirigenti o funzionari idonei, anche senza che la delega sia limitata dai rapporti gerarchici o dalle ordinarie attribuzioni degli uffici.
- Nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio pertinenti o altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, se necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
Come è indicizzato
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