Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’atto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0055354 del 2 marzo 2026 (doc.4), con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 12 maggio 2025 con prot. n. 18923 ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito in Spagna. Dalla motivazione cautelare emerge che il diniego sarebbe stato adottato a causa di carenze documentali riscontrate nella domanda, senza che l'Amministrazione avesse previamente richiesto all'interessata le necessarie integrazioni documentali, come previsto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007. Sul piano cautelare, la ricorrente ha inoltre dedotto il rischio che il diniego determinasse la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere fino al 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 1521/2026. Ha ravvisato un fumus boni iuris nella possibile illegittimità del diniego, apparentemente adottato per carenze documentali senza la previa richiesta di integrazione prevista dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007. Ha riconosciuto il periculum in mora, poiché il provvedimento avrebbe potuto comportare la risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente fino al 30 giugno 2026. Per l'effetto, ha disposto il riesame del diniego, con acquisizione dell'ulteriore documentazione in possesso della ricorrente, e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto. La trattazione del merito è stata fissata al 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
In presenza di carenze documentali nella domanda di riconoscimento, l'Amministrazione deve richiedere all'interessata le necessarie integrazioni prima di adottare il diniego.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; il TAR ha accolto l'istanza sospendendo gli effetti del diniego e disponendo il riesame.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione conseguito in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può fondare il diniego su carenze documentali senza avere previamente richiesto all'interessato le integrazioni necessarie, quando tale obbligo è previsto dalla normativa di settore.
- La violazione dell'obbligo di consentire l'integrazione documentale può integrare, in sede cautelare, un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione del diniego e la riedizione del potere mediante riesame.
- Il rischio di risoluzione di un contratto di lavoro in essere quale conseguenza immediata del diniego di riconoscimento del titolo può integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
- Quando il diniego presenta profili di possibile illegittimità procedimentale e la situazione lavorativa dell'interessato è esposta a un pregiudizio imminente, il giudice può sospendere gli effetti dell'atto e ordinare il riesame con acquisizione della documentazione integrativa.
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