Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza datata -OMISSIS- (notificata ad entrambi i ricorrenti il -OMISSIS-) del Comune di Torino; - di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e connessi; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati il 13.6.2025: - dell’ordinanza -OMISSIS- (notificata ad entrambi i ricorrenti il -OMISSIS-); - della nota -OMISSIS- (Pratica Edilizia n. -OMISSIS-), con cui la Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha respinto l’istanza di sanatoria a suo tempo proposta ex art. 36 DPR 380/2001; nonché - di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e connessi; per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 14.7.2025: - dell’ordinanza del -OMISSIS- (notificata ad entrambi i ricorrenti il -OMISSIS-); - della nota -OMISSIS- (Pratica Edilizia n. -OMISSIS-) pervenuta a mezzo pec all’ing. -OMISSIS-in data -OMISSIS- e ritirata in posta dai ricorrenti il -OMISSIS-, con cui la Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha respinto l’istanza di sanatoria a suo tempo proposta ex art. 36 DPR 380/2001; - della nota priva di data (Pratica Edilizia n. -OMISSIS-) pervenuta a mezzo pec all’ing. -OMISSIS-in data -OMISSIS- (e mai notificata ai ricorrenti) con cui la Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha respinto l’istanza proposta ex art. 36 bis DPR 380/2001; per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti depositati dai ricorrenti il 21.3.2026: - dell’Ordinanza -OMISSIS- con la quale il Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha ingiunto ai ricorrenti “di rimuovere quanto abusivamente eseguito e ripristinare la destinazione dei locali” in -OMISSIS-; - della nota -OMISSIS- (Pratica Edilizia n. -OMISSIS-), con cui la Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha respinto l’istanza di sanatoria a suo tempo proposta ex art. 36 DPR 380/2001; - della nota -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- (Pratica Edilizia n. -OMISSIS-) con cui la Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha respinto l’istanza proposta ex art. 36 bis DPR 380/2001; - della nota, di cui non si conosce la data ed il numero di protocollo (ma avente ad oggetto la Pratica Edilizia n. -OMISSIS- e pervenuta a mezzo pec all’ing. -OMISSIS-in data -OMISSIS-) con cui la Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha nuovamente respinto l’istanza proposta ex art. 36 bis DPR 380/2001; nonché - di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e connessi. Con le spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di rimozione delle opere abusive e ripristino della destinazione dei locali, nonché dinieghi delle istanze di sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e tre successivi motivi aggiunti, una serie di ordinanze comunali e note dirigenziali riguardanti opere edilizie ritenute abusive, inclusa l'ordinanza con cui è stato ingiunto di rimuovere quanto abusivamente eseguito e ripristinare la destinazione dei locali. Sono stati contestati anche i dinieghi delle istanze di sanatoria presentate ai sensi degli artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, rilevando soltanto che le numerose questioni prospettate richiedono un approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati. La decisione è motivata dalla complessità e numerosità delle questioni, ritenute meritevoli di approfondimento in sede di merito, e dalla necessità, nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare, di conservare la res adhuc integra, evitando in particolare l'apprensione da parte del Comune delle aree interessate dagli abusi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. È stata confermata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base delle istanze di sanatoria edilizia presentate dai ricorrenti; il merito della loro applicazione non è stato definito in questa fase cautelare.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base di ulteriori istanze di sanatoria edilizia respinte dal Comune; il merito dei relativi dinieghi è stato rinviato alla fase decisoria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il giudice ha considerato necessario evitare, nelle more della decisione di merito, l'apprensione da parte del Comune delle aree interessate dagli abusi.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare; l'istanza è stata accolta mediante sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte sono numerose e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accordare la tutela interinale senza definire il merito della controversia.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, può prevalere l'esigenza di conservare la res adhuc integra, evitando che l'amministrazione proceda, nelle more del giudizio, all'apprensione delle aree interessate da abusi edilizi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.
- La sospensione cautelare degli atti impugnati può essere disposta per preservare l'utilità della decisione di merito e impedire effetti irreversibili o difficilmente reversibili prima della definizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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