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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17763/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2009 emesso da un Comune. La contribuente aveva contestato la legittimità della delibera della Giunta municipale n. 126 del 25 maggio 2010, con cui erano state determinate le tariffe, deducendo che l'organo incompetente aveva approvato le aliquote e che, comunque, non era possibile applicare retroattivamente nel 2010 tariffe riferite all'anno 2009. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, disapplicando la delibera e annullando l'avviso. In appello la CTR aveva invece ritenuto valido l'operato del Comune, osservando che il Consiglio comunale aveva successivamente ratificato la delibera e che, trattandosi di ente in dissesto, la disciplina consentiva l'approvazione tardiva delle nuove aliquote. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 212/2000, 69, commi 1 e 3, d.lgs. 507/1993, 1, comma 169, l. 296/2006 e 251, comma 5, d.lgs. 267/2000, censurando la decisione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva ed efficace la delibera tariffaria del 2010 nonostante il riferimento a un tributo relativo al 2009 e nonostante il dissesto dell'ente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito, da un lato, che in tema di TARSU la fissazione delle tariffe rientra nella competenza della giunta e non richiede ratifica del consiglio comunale; dall'altro, ha ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva attribuito alla disciplina del dissesto finanziario efficacia tale da consentire la rideterminazione, nell'anno 2010, delle tariffe TARSU per l'anno 2009. Secondo la Corte, la deroga prevista dall'art. 69, comma 3, d.lgs. 507/1993 riguarda solo il termine di adozione delle tariffe e consente di approvare aumenti o diminuzioni per il periodo successivo o, al più, per l'anno in corso, ma non per annualità precedenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 212/2000

    "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"

    richiamato come espressione del principio di non retroattività delle norme tributarie, rilevante per escludere effetti retroattivi della delibera tariffaria

  • art. 69, commi 1 e 3, d.lgs. n. 507/1993

    "è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1"

    la deroga per i comuni in dissesto riguarda solo il termine di approvazione delle tariffe, non consente di incidere retroattivamente su annualità precedenti

  • art. 1, comma 169, l. n. 296/2006

    "tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

    le delibere tariffarie hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento se adottate entro il termine previsto; in mancanza si prorogano le tariffe precedenti

  • art. 251, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    "Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia"

    nel dissesto restano applicabili le regole ordinarie per termini, efficacia e organo competente, salvo la prima delibera nel termine speciale previsto

  • art. 42, lett. f), d.lgs. n. 267/2000

    "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote"

    richiamato per affermare, in via generale, che la determinazione delle aliquote non spetta al consiglio comunale

  • art. 32, comma 2, lett. g), l. n. 142/1990

    nel contesto siciliano, la disposizione è letta nel senso che la concreta determinazione delle tariffe rientra nella competenza della giunta e non del consiglio

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    il TUEL non si applica alle Regioni a statuto speciale che non lo abbiano recepito, come la Sicilia

  • art. 58 d.lgs. n. 507/1993

    indicato come fonte istitutiva della TARSU nell'ambito della competenza statale sui tributi

  • art. 52 l. n. 446/1997

    "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 10 gennaio dell'anno successivo"

    richiamato nel quadro normativo sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria

  • art. 54 l. n. 446/1997

    "Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione"

    richiamato per evidenziare che le tariffe sono deliberate entro termini collegati al bilancio e che l'incremento non ha effetto retroattivo

  • art. 54 l. n. 388/2000

    richiamato come norma integrativa dell'art. 54 l. n. 446/1997 in tema di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

Massime di principio

  • In materia di tariffe TARSU, la determinazione delle aliquote non integra esercizio della potestà impositiva in senso stretto, ma può essere affidata all'organo esecutivo competente secondo la disciplina applicabile all'ente locale.
  • Per i comuni in stato di dissesto, la deroga prevista dalla legge speciale consente solo di adottare tariffe oltre il termine ordinario, ma non attribuisce un potere di retrodatazione tale da far valere le nuove tariffe per annualità già decorsa.
  • Le delibere tariffarie tributarie, in assenza di espressa previsione, non possono produrre effetti retroattivi; il loro effetto, se tempestivamente adottate, decorre dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
  • La successiva ratifica da parte del consiglio comunale non sana il problema della retroattività quando la legge consente l'adozione tardiva solo per il futuro o per l'anno in corso, non per periodi d'imposta già chiusi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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