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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35932/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Messina) contestando: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina, sostenendo che le erogazioni erano gestite in altra giurisdizione (Catania o Patti); 2) la presunta modifica fattuale e la confusione nella contestazione relativamente al reato di falso (art. 76 DPR 445/2000) e all'art. 483 c.p., con violazione degli artt. 521 e connessi del codice di procedura penale; 3) la qualificazione della domanda di erogazione come atto privato e non pubblico e l'assenza di falsità ideologica o truffa; 4) vizi nella motivazione sulla esclusione del reato di cui all'art. 316-ter c.p. e nella valutazione delle circostanze attenuanti e dell'errore di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'incompetenza territoriale. Ha accertato che le erogazioni contestate erano accreditate sul conto postale intestato al ricorrente presso l'Ufficio Postale di Tortorici (conto n. 000082883968), e non presso uffici di Messina come ritenuto dalla Corte d'appello. Poiché Tortorici rientra nel circondario del Tribunale di Patti, la competenza territoriale spettava al Tribunale di Patti. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per il proseguimento del procedimento. I rimanenti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Norma riferita alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte richiama il principio che la consumazione avviene quando la prima elargizione entra nella disponibilità dell'agente

  • art. 483 c.p.

    Riguarda il reato di falsità ideologica; era oggetto di contestazione circa la qualificazione della domanda di erogazione come atto pubblico o privato

  • art. 76 DPR 445/2000

    Disciplina le falsità in atti amministrativi; il ricorrente contestava l'applicazione di tale norma e la Corte ha valutato la rilevanza della contestazione rispetto alla qualificazione dell'atto

  • art. 491, comma 1, c.p.p.

    Norma sulla incompetenza per territorio eccepita dall'imputato; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione perché il luogo di consumazione del reato era diverso da quello considerato dal giudice

  • art. 521 c.p.p.

    Norma che tutela contro la modifica manifesta della causa del giudizio e della contestazione; il ricorrente lamentava una modifica fattuale della imputazione, motivo poi assorbito dalla decisione sull'incompetenza territoriale

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza e alle formalità di decisione; citazione di contesto procedurale

  • art. 133 e art. 62-bis c.p.

    Norme sul regime sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti; il ricorrente contestava la mancata valutazione delle attenuanti generiche e dei precedenti, ma tali questioni sono rimaste assorbite

Massime di principio

  • In reati di truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche, il momento di consumazione va individuato quando la prima elargizione entra nella disponibilità dell'agente; pertanto per la competenza territoriale occorre guardare al luogo in cui il profitto è stato reso disponibile (es. filiale bancaria o ufficio postale dove è accreditato il conto).
  • Se le somme sono accreditate su un conto corrente, la determinazione della competenza territoriale si riferisce all'istituto (filiale/ufficio postale) presso cui il conto è acceso e non semplicemente al luogo dell'ente erogante o della domanda di finanziamento.
  • L'eccezione di incompetenza per territorio deve essere tempestivamente sollevata e può portare all'annullamento della sentenza se il giudice ha erroneamente individuato la sede della consumazione.
  • Le questioni relative a modifiche fattuali della contestazione o a possibili sovrapposizioni normative (concorso apparente di norme) vanno affrontate specificamente e con riferimento agli artt. 521 c.p.p. e 76 DPR 445/2000; tuttavia tali vizi processuali possono risultare assorbiti se la Corte decide su una questione preliminare di competenza.
  • In caso di contestazione sulla natura pubblica o privata di documenti/domande di erogazione, è fondamentale produrre e far accertare la documentazione che dimostri la qualifica dell'atto e il momento in cui l'ente erogante ha trasferito il profitto all'imputato.
  • Quando si impugna per incompetenza territoriale, raccogliere prove documentali (estratti conto, note della Guardia di Finanza, certificazioni dell'ufficio postale/banca) è decisivo per dimostrare dove è avvenuta la disponibilità delle somme e ottenere il trasferimento del procedimento al giudice competente.

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