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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35843/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma sostenendo la violazione di legge per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti ai capi a) e c). La questione riguarda il calcolo del termine di prescrizione secondo gli artt. 157, 160 e 161 c.p. nella loro precedente formulazione, tenendo conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione ritenute dai giudici di merito; il termine massimo risultava perento al 21.05.2020, circostanza non considerata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati erano estinti per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello. La Corte ha affermato che la dichiarazione d'estinzione per prescrizione deve essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità quando emergono elementi certi, richiamando il principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Ha inoltre precisato che la doglianza sull'estinzione per prescrizione è ammissibile in Cassazione come motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha fatto riferimento alla precedente formulazione normativa per determinare la perenzione del termine.

  • art. 160 c.p.

    Richiamato insieme agli altri articoli del codice penale pertinenti alla durata e al computo della prescrizione, inclusi effetti di atti interruttivi e cause di sospensione.

  • art. 161 c.p.

    Usato per definire modalità di calcolo della prescrizione nella sua estensione massima, considerando gli atti interruttivi e le sospensioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Interpretato come disposizione che consente la deduzione in Cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; legittima la censura di mancata declaratoria della prescrizione da parte del giudice di merito.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità esteso anche alle cause estintive del reato (come la prescrizione); impone al giudice di rilevare d'ufficio tali cause quando risultano dagli atti.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere rilevata in Cassazione anche con un unico motivo di ricorso e costituisce motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; il difensore può dunque impugnare la sentenza per questa sola ragione.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione: se dalla documentazione emerge con certezza che il termine è perento prima della sentenza impugnata, la Corte di legittimità può rilevarlo d'ufficio.
  • L'art. 129 c.p.p. impone la declaratoria immediata delle cause di non punibilità anche quando si tratta di cause estintive del reato; se la prescrizione è intervenuta, il giudice deve dichiarare l'estinzione e non può limitarsi a rinviare per un nuovo giudizio salvo che dagli atti risulti "evidente" l'innocenza.
  • Quando sussiste una causa di estinzione (es. prescrizione), l'annullamento senza rinvio è la soluzione prevista, salvo che il processo evidenzi elementi tali da consentire un proscioglimento nel merito per non colpevolezza (circostanza rara e vincolata all'evidenza probatoria).
  • Per la difesa è essenziale verificare e documentare il computo dei termini (inclusi interruzioni e sospensioni) e prospettare la prescrizione già nel corso dei gradi di giudizio; in mancanza di segnalazione, la Cassazione può comunque intervenire quando il dato è pacifico dagli atti.
  • Se la normativa sostanziale è stata modificata nel tempo, occorre applicare la disciplina vigente al periodo rilevante (qui la decisione ha fatto riferimento alla precedente formulazione degli artt. 157, 160, 161 c.p.).

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