Cassazione Penale, Sentenza n. 35875/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che l'aveva condannata per il delitto previsto dagli artt. 81, cpv., 624, 625, co.1, n.7) c.p., commesso in danno della società ALER. Il motivo del ricorso in cassazione era l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso, con particolare riferimento al fatto che la persona offesa (ALER, in persona del legale rappresentante) aveva formalmente rimesso la querela il 9.11.2021 con firma autenticata e la ricorrente aveva accettato tale remissione il 10.11.2021, anch'essa con firma autenticata, con le formalità previste dall'art. 340 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto: ha constatato che erano state rispettate le formalità previste dall'art. 340 c.p.p. per la remissione e l'accettazione, e che, dopo l'esclusione dell'aggravante contestata, il fatto era perseguibile a querela di parte; perciò si è verificata la causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Le spese del presente grado di giudizio sono state poste a carico della querelata Falletta ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p.
Norme richiamate
Codice Penale
artt. 81, cpv.; 624; 625, co.1, n.7)
Norme che definivano il delitto e la circostanza aggravante ascritta all'imputata: la condanna originaria era basata su tali disposizioni; l'esclusione della circostanza aggravante in sede d'appello ha reso il reato perseguibile a querela di parte
Codice di Procedura Penale
Regola le formalità della remissione della querela e della sua accettazione (dichiarazione sottoscritta con firma autenticata). La Corte ha ritenuto tali formalità puntualmente rispettate
Codice Penale
Stabilisce l'estinzione dell'azione penale quando il reato è perseguibile a querela di parte e la querela è stata rimessa; applicata nel caso dopo l'esclusione dell'aggravante
Codice di Procedura Penale
Prevede che le spese del grado di giudizio siano poste a carico della querelata, se non diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela; la Corte ha applicato tale disposizione
Giurisprudenza
Cass. sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246
Richiamata a sostegno del principio che la causa di estinzione del reato per remissione della querela deve essere rilevata e dichiarata anche in sede di legittimità
Massime di principio
- Verificare sempre se il reato è perseguibile a querela di parte: l'esistenza o l'esclusione di circostanze aggravanti può mutare la natura dell'azione (pubblica perseguibilità vs. querela di parte).
- La remissione della querela deve rispettare le formalità dell'art. 340 c.p.p. (dichiarazione sottoscritta, firma autenticata); senza tali formalità la remissione può essere inefficace.
- Se la querela viene rimessa validamente e, quando previsto, l'imputato accetta formalmente la remissione, si verifica l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. anche se il procedimento è pendente in sede di impugnazione o cassazione.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato per remissione della querela e, se ciò si verifica, annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Di norma le spese del giudizio possono essere poste a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., salvo diverso accordo nell'atto di remissione.
- In situazioni analoghe è fondamentale acquisire e depositare nel fascicolo processuale la documentazione autenticante la remissione e l'eventuale accettazione per far valere l'estinzione del reato in sede di impugnazione
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