Cassazione Penale, Sentenza n. 35901/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e lo aveva condannato a 4.000,00 euro di ammenda. Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., nonché carenza di motivazione quanto alla sussistenza del reato in relazione alla sua estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso e ha accertato che il reato si era prescritto il 13/09/2021 (calcolo: decorrenza 18/05/2020 con sospensioni complessive). Ha richiamato il principio secondo cui, se interviene una causa estintiva (prescrizione), l'assoluzione per motivi di merito è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'estraneità dell'imputato o l'insussistenza del fatto; non essendosi verificato ciò nel caso concreto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato; la pronuncia considera l'applicazione concreta di tale norma come ormai estinta dalla prescrizione.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio che per pronunciare l'assoluzione per motivo attinente al merito occorre che l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità siano emerse in modo incontrovertibile; la Corte applica questo criterio per distinguere tra assoluzione e annullamento per prescrizione.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione del gravame in cassazione: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, tra cui l'omesso accertamento o la carenza di motivazione rispetto alla prescrizione.
secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale del secondo comma: la 'evidenza' richiesta per l'assoluzione quando sussiste una causa estintiva implica una verità processuale così chiara da rendere superflua ogni dimostrazione; solo in tali casi si può assolvere nel merito.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Sez. Un. n. 35490/2009; Cass. Sez. 6 n. 10284/2014; Cass. Sez. 2 n. 26008/2007
Richiamate per chiarire il principio secondo cui l'assoluzione non deve essere disposta in presenza di mera insufficienza o contraddittorietà della prova: occorre prova positiva dell'innocenza o insussistenza del fatto per assolvere malgrado la prescrizione.
Massime di principio
- Quando interviene la prescrizione, la decisione più comune è l'annullamento della sentenza per estinzione del reato; l'assoluzione per motivi di merito è consentita solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
- La mera contraddittorietà o insufficienza della prova non giustifica l'assoluzione se il reato si è automaticamente estinto: occorre una prova positiva dell'innocenza o della non sussistenza del fatto senza necessità di ulteriori accertamenti.
- Il calcolo della prescrizione deve essere effettuato con precisione, tenendo conto delle sospensioni e delle interruzioni: un errore nel calcolo può essere motivo di annullamento se la prescrizione è effettivamente intervenuta.
- In cassazione il ricorrente può dedurre vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.): se il vizio riguarda l'omessa valutazione della prescrizione, la Corte verifica se la prescrizione è intervenuta e se sussistono elementi per un'assoluzione nel merito.
- Prassi consigliata per il difensore: prospettare chiaramente e documentare l'intervento della prescrizione e, se si chiede l'assoluzione, dimostrare con atti processuali che l'estraneità o l'insussistenza del fatto emergono in modo incontrovertibile.
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