Cassazione Penale, Sentenza n. 35907/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in quanto il reato è ormai estinto per prescrizione (calcolata in anni sei aumentata di anni tre ai sensi degli artt. 63, comma 4 e 161 c.p.). La Corte ha chiarito che non sussistono elementi di evidenza tali da consentire l'assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite tre motivi, ha censurato: 1) mancata motivazione riguardo all'eccezione di intervenuta prescrizione e mancata applicazione degli artt. 157 e 161 c.p.; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e motivazione illogica nella ricostruzione della responsabilità penale; 3) errata interpretazione e applicazione dell'art. 61 n. 5 c.p. e dell'art. 625 c.p. (riguardanti l'aggravante e la fattispecie addebita). In sostanza si dolava della fondatezza della condanna resa in grado d'appello.
Norme richiamate
Riferimento alla concorso di persone nel reato; citato per indicare la qualificazione della fattispecie originaria.
Norma relativa al furto; richiamata quale disposizione sostanziale pertinente alla fattispecie ascritta all'imputato.
Circostanza aggravante collegata alla fattispecie di cui al 624 c.p.; oggetto di censura nel ricorso quanto alla sua applicazione.
Aggravante o circostanza indicata nella motivazione; il ricorrente contestava la sua applicazione alla fattispecie.
Riferimento normativo presente nella imputazione originaria (circostanze aggravanti o riferimenti alla pena).
Norma richiamata nel primo motivo in relazione a questioni penali connesse alla prescrizione; il ricorrente lamentava la mancata applicazione o valutazione.
Norma sulle cause di estinzione del reato e prescrizione; utilizzata dalla Corte per calcolare la prescrizione (aumento della durata).
Norma richiamata congiuntamente all'art.161 per determinare la misura della prescrizione applicabile al reato giudicato.
Richiamato nel secondo motivo (presunta violazione procedurale); riguarda le modalità di svolgimento dell'istruttoria o degli atti di prova.
art. 129, secondo comma c.p.p.
Principio richiamato dalla Corte: per pronunciare assoluzione nel merito quando è intervenuta prescrizione occorre che l'estraneità dell'imputato emerga in modo incontrovertibile (evidenza) senza bisogno di ulteriori accertamenti.
art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Indicano le censure devolute in cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente/illogica); richiamate a descrizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Se, dopo i gradi di giudizio, interviene la prescrizione del reato la Cassazione può annullare la sentenza per estinzione del reato; non sempre segue l'assoluzione nel merito.
- Per ottenere l'assoluzione nel merito quando è intervenuta la prescrizione occorre che dagli atti emerga l'innocenza o l'insussistenza del fatto in modo incontrovertibile: la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non è sufficiente.
- La prescrizione si calcola applicando le norme combinate (es. artt. 63 e 161 c.p.); la parte che eccepisce la prescrizione deve sollevare la questione e il giudice deve darne adeguata motivazione.
- In appello e in Cassazione possono essere contestati sia vizi di diritto (errata interpretazione di norme) sia vizi di motivazione; tuttavia, quando prevale un evento estintivo come la prescrizione, la decisione finale può essere l'annullamento per estinzione piuttosto che il proscioglimento nel merito.
- Difese basate su errori nell'applicazione di circostanze aggravanti (es. art. 61 n.5 o art. 625 c.p.) possono influire sulla determinazione della pena ma non impediscono l'effetto estintivo della prescrizione se questa è già maturata.
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