Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35907/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in quanto il reato è ormai estinto per prescrizione (calcolata in anni sei aumentata di anni tre ai sensi degli artt. 63, comma 4 e 161 c.p.). La Corte ha chiarito che non sussistono elementi di evidenza tali da consentire l'assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite tre motivi, ha censurato: 1) mancata motivazione riguardo all'eccezione di intervenuta prescrizione e mancata applicazione degli artt. 157 e 161 c.p.; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e motivazione illogica nella ricostruzione della responsabilità penale; 3) errata interpretazione e applicazione dell'art. 61 n. 5 c.p. e dell'art. 625 c.p. (riguardanti l'aggravante e la fattispecie addebita). In sostanza si dolava della fondatezza della condanna resa in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato; citato per indicare la qualificazione della fattispecie originaria.

  • art. 624 c.p.

    Norma relativa al furto; richiamata quale disposizione sostanziale pertinente alla fattispecie ascritta all'imputato.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante collegata alla fattispecie di cui al 624 c.p.; oggetto di censura nel ricorso quanto alla sua applicazione.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Aggravante o circostanza indicata nella motivazione; il ricorrente contestava la sua applicazione alla fattispecie.

  • art. 99, comma 3 c.p.

    Riferimento normativo presente nella imputazione originaria (circostanze aggravanti o riferimenti alla pena).

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata nel primo motivo in relazione a questioni penali connesse alla prescrizione; il ricorrente lamentava la mancata applicazione o valutazione.

  • art. 161 c.p.

    Norma sulle cause di estinzione del reato e prescrizione; utilizzata dalla Corte per calcolare la prescrizione (aumento della durata).

  • art. 63, comma 4 c.p.

    Norma richiamata congiuntamente all'art.161 per determinare la misura della prescrizione applicabile al reato giudicato.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel secondo motivo (presunta violazione procedurale); riguarda le modalità di svolgimento dell'istruttoria o degli atti di prova.

  • art. 129, secondo comma c.p.p.

    Principio richiamato dalla Corte: per pronunciare assoluzione nel merito quando è intervenuta prescrizione occorre che l'estraneità dell'imputato emerga in modo incontrovertibile (evidenza) senza bisogno di ulteriori accertamenti.

  • art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Indicano le censure devolute in cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente/illogica); richiamate a descrizione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Se, dopo i gradi di giudizio, interviene la prescrizione del reato la Cassazione può annullare la sentenza per estinzione del reato; non sempre segue l'assoluzione nel merito.
  • Per ottenere l'assoluzione nel merito quando è intervenuta la prescrizione occorre che dagli atti emerga l'innocenza o l'insussistenza del fatto in modo incontrovertibile: la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non è sufficiente.
  • La prescrizione si calcola applicando le norme combinate (es. artt. 63 e 161 c.p.); la parte che eccepisce la prescrizione deve sollevare la questione e il giudice deve darne adeguata motivazione.
  • In appello e in Cassazione possono essere contestati sia vizi di diritto (errata interpretazione di norme) sia vizi di motivazione; tuttavia, quando prevale un evento estintivo come la prescrizione, la decisione finale può essere l'annullamento per estinzione piuttosto che il proscioglimento nel merito.
  • Difese basate su errori nell'applicazione di circostanze aggravanti (es. art. 61 n.5 o art. 625 c.p.) possono influire sulla determinazione della pena ma non impediscono l'effetto estintivo della prescrizione se questa è già maturata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.