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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35880/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. Il ricorso per Cassazione, proposto dall'avv. Massimo Ciardullo, articolava quattro motivi: 1) censura per rigetto, ritenuto immotivato, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'esame dell'imputato e all'esibizione del corpo del reato; 2) doglianza di carenza di motivazione circa la responsabilità dell'imputato; 3) violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 4 comma 3 legge n. 110/1975.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione (data della prescrizione indicata 28.11.2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha osservato che, pur ritenendo non manifestamente infondato il ricorso, non sussistevano le condizioni per pronunciare un'assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p., in quanto non emergeva dagli atti, in modo incontrovertibile e senza necessità di ulteriori accertamenti, l'estraneità dell'imputato ai fatti. Conseguentemente, la decisione è stata annullata senza rinvio per l'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • legge 4 aprile 1975 n. 110, art. 4

    La norma del 1975 definisce il reato per cui è stato condannato l'imputato; la Corte ha confermato che il procedimento riguardava tale fattispecie ma non ha modificato la qualificazione del reato. Non è stato riconosciuto alcun beneficio o attenuante ex art. 4 comma 3 in favore dell'imputato.

  • codice penale, art. 131-bis

    La doglianza relativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata esaminata ma la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi tali da imporne il riconoscimento. La vicenda è invece stata decisa per estinzione del reato per prescrizione, non per applicazione dell'art. 131-bis.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    La Corte ha richiamato il criterio secondo cui, in presenza di estinzione del reato, il giudice può assolvere con formula piena solo se l'estraneità dell'imputato al fatto emerge in modo incontrovertibile dagli atti, ossia quando sussiste un'evidenza tale da escludere la necessità di ulteriori accertamenti. Non essendo verificata questa condizione, la via dell'assoluzione nel merito era preclusa e si è proceduto all'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Massime di principio

  • Se, durante o dopo il giudizio, il reato è estinto per prescrizione il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio; tuttavia l'annullamento per prescrizione non equivale necessariamente a un'assoluzione nel merito.
  • Per ottenere un'assoluzione nonostante la prescrizione (ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.) è necessario che dagli atti processuali emerga, in modo incontrovertibile e senza bisogno di ulteriori accertamenti, l'estraneità dell'imputato: la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non basta.
  • Le eccezioni procedurali o le richieste istruttorie (es. rinnovazione dell'istruttoria, esibizione del corpo del reato) devono essere adeguatamente motivate; il mancato accoglimento può essere impugnato ma, se sopraggiunge la prescrizione, il risultato pratico può essere l'annullamento per estinzione del reato più che l'assoluzione di merito.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta la cessazione degli effetti punitivi ma non risolve necessariamente la questione della responsabilità sostanziale se non emerge una prova positiva dell'innocenza.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe valutare tempestivamente la documentazione probatoria atta a dimostrare l'estraneità dell'imputato e, se possibile, produrre elementi che rendano chiaro e incontrovertibile il fatto per perseguire una pronuncia di proscioglimento per evidenza.

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