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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09768/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta a ottenere differenze retributive per lavoro straordinario, sostenendo che ai fini del computo dovessero considerarsi come tempo di lavoro sia il tempo di guida sia alcuni tempi di sosta registrati dai dischi cronotachigrafi. La Corte d'appello, in parziale riforma del primo grado, ha accolto tale domanda e ha inoltre confermato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente, ritenendolo privo di preventiva contestazione dell'addebito, con applicazione della tutela economica pari a tre mensilità ex d.lgs. n. 23 del 2015, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 2697 e 2712 c.p.c. sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato il riconoscimento dello straordinario esclusivamente sui cronotachigrafi, letti dal CTU, senza considerare la contestazione della loro conformità e dei fatti posti a base della pretesa; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente ex art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di motivare sul giustificato motivo del recesso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto né la CTU né la specifica contestazione svolta in primo grado, e ha comunque richiamato il principio per cui i cronotachigrafi, se contestati nella loro conformità, non bastano da soli a provare lavoro e straordinario senza ulteriori elementi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale si era correttamente fermata all'accertamento del vizio formale del licenziamento, essendo mancata la preventiva contestazione disciplinare scritta ex art. 7, comma 2, l. n. 300/1970, vizio idoneo di per sé a determinare l'illegittimità del recesso e non sanabile dall'eventuale fondatezza sostanziale dell'addebito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso della società. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e comunque ha ribadito che, in tema di straordinario dell'autotrasportatore, i dischi cronotachigrafi contestati non hanno valore di prova piena se non corroborati da altri elementi. Ha poi rigettato il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare per mancanza della preventiva contestazione dell'addebito, requisito formale imposto dall'art. 7 l. n. 300/1970. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3; primo comma, n. 4

    Le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza devono essere articolate in modo specifico e coerente con il vizio dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello, non quando si discuta della valutazione di documenti o prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di disponibilità della prova si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    La censura richiamata non può prescindere dall'indicazione specifica degli elementi probatori e della loro collocazione processuale.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche, come i dischi cronotachigrafi, se specificamente contestate nella loro conformità ai fatti rappresentati, non fanno piena prova da sole.

  • art. 366 c.p.c.

    Chi ricorre per cassazione deve trascrivere il contenuto degli atti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli.

  • art. 369 c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere specificamente individuati e reperibili nei fascicoli.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente o inesistente può determinare nullità della sentenza, ma nel caso esaminato la motivazione sul licenziamento era ritenuta sufficiente.

  • art. 7 l. n. 300 del 1970

    Il datore di lavoro non può irrogare sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento, senza preventiva contestazione scritta dell'addebito e senza consentire la difesa del lavoratore.

  • art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015

    La Corte d'appello aveva applicato la tutela indennitaria di tre mensilità per il licenziamento illegittimo; la Cassazione ne prende atto senza rimettere in discussione il punto.

  • art. 4 d.lgs. n. 23 del 2015

    La declaratoria di illegittimità del licenziamento per vizio formale ha comportato l'applicazione della tutela prevista da tale disposizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la censura investe documenti, atti processuali o prove documentali, il ricorso deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le riproduzioni meccaniche o i dati cronotachigrafici, se contestati nella loro conformità ai fatti registrati, non sono di per sé prova piena dell'attività lavorativa o dello straordinario, ma richiedono il conforto di ulteriori elementi probatori anche solo indiziari.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda l'assenza di decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello, non la dedotta insufficienza dell'analisi di singoli documenti.
  • In materia disciplinare, il licenziamento è illegittimo se non è preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito e dalla garanzia del contraddittorio difensivo del lavoratore; il successivo accertamento della fondatezza sostanziale dei fatti non sana il vizio procedurale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con il semplice dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma richiede l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti fuori dei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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