Cassazione Penale, Sentenza n. 25029/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna: Sacrati ha dedotto (i) la erronea qualificazione di talune condotte come bancarotta fraudolenta anziché semplice (contestando il dolo specifico), (ii) l'erronea valutazione delle operazioni infragruppo che avrebbero dovuto essere considerate investimenti o operazioni con vantaggi compensativi, (iii) la prescrizione di parte del reato preferenziale e (iv) vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. Corbisiero ha dedotto (i) insufficiente motivazione sulla sua posizione effettiva e sull'elemento soggettivo, sostenendo un ruolo meramente esecutivo senza effettivo potere decisionale; (ii) errata valutazione delle operazioni infragruppo alla stregua di distrazioni senza considerare i vantaggi compensativi; (iii) vizi di motivazione nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come generici e comunque manifestamente infondati. Ha confermato la fondatezza della motivazione della Corte territoriale sulle questioni dell'elemento soggettivo (dolo) per le diverse fattispecie di bancarotta, sull'insufficienza delle allegazioni relative ai vantaggi compensativi infragruppo e sulla congruità della determinazione della pena (applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.). Conseguentemente è stato confermato l'esito dell'appello: per Corbisiero la pronuncia d'appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale a suo carico; per il resto le condanne sono rimaste valide. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Sacrati è stato altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 4.000 (fallimento 103) e euro 7.000 (fallimento Ripresa), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; le condotte dei due imputati sono state ritenute partecipative rispetto ai reati fallimentari contestati
art. 216 L.Fall. (bancarotta fraudolenta)
Interpretato dalla Corte come comprensivo sia della bancarotta patrimoniale che documentale: la sentenza valorizza l'elemento oggettivo (distrazioni e tenuta delle scritture) e il dolo, anche deducibile dalla condotta sistematica di occultamento e annotazioni false
art. 217 L.Fall. (bancarotta semplice)
La Corte distingue la fattispecie meno grave (colposa/di imprudenza) dalla fraudolenta e ritiene che, alla luce della prova, alcune condotte siano riconducibili alla bancarotta fraudolenta, non alla semplice
"nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà"
La Corte ha considerato l'aggravante di cui all'art. 219 come contestata e l'ha utilizzata sia ai fini della determinazione della pena sia ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (aumento della pena influisce sul termine massimo di prescrizione)
Richiamato tra le norme coinvolte nelle imputazioni; la Corte ha valutato le condotte complessivamente alla luce della normativa fallimentare pertinente
art. 2634 c.3 c.c. (vantaggi compensativi e operazioni infragruppo)
La Corte ricorda che per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo non è sufficiente l'allegazione di un vantaggio o la mera appartenenza al gruppo: è necessario dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni e la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi
art. 2497 c.c. / art. 2497-bis c.c.
La Corte osserva che non è stato dimostrato l'esistenza di un 'gruppo' secondo la disciplina che impone l'indicazione della società che esercita direzione e coordinamento; la mera riferibilità soggettiva non basta per invocare la logica di gruppo
Richiamato nella difesa di Corbisiero come possibile limite di responsabilità (condotte esecutive/omissive); la Corte ha ritenuto invece che la condivisione e la mancata opposizione alle scelte distraenti integrassero responsabilità penale
art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali)
La Corte evoca principi giurisprudenziali collegati: il dolo richiesto per reati societari può consistere nella volontà o nella consapevolezza di creare squilibrio e diminuire la garanzia per i creditori, e tale elemento è stato ritenuto presente
Richiamato come criterio per la determinazione della pena: la Corte ha motivato l'aumento della pena base sulla gravità degli illeciti, intensità del dolo e danno ai creditori, e ha ritenuto legittimo l'uso degli stessi elementi in più profili valutativi
Richiamato quale norma generale sulla determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena entro i parametri legislativi
La Corte ha ricordato il limite del giudizio di legittimità: non è consentito al giudice di cassazione riconsiderare liberamente la valutazione del merito e delle prove quando il giudice di merito ha motivato la decisione
Massime di principio
- Per qualificare come bancarotta preferenziale è necessario dimostrare la violazione della par condicio creditorum e il dolo specifico (almeno nella forma del dolo eventuale): pagamenti volti a salvare l'attività sono giustificati solo se la salvezza era ragionevolmente perseguibile e dimostrabile.
- Le operazioni infragruppo non sono automaticamente lecite: chi le invoca come 'vantaggi compensativi' deve provare il saldo finale positivo delle operazioni e la prevedibilità concreta dei benefici per escludere la natura distrattiva.
- La tenuta volontaria di scritture false o l'omessa annotazione protratta nel tempo può integrare la bancarotta fraudolenta documentale; la sistematicità e la ripetizione delle condotte sono indici forti del dolo.
- La posizione formale (titoli societari) non esclude responsabilità: anche ruoli apparentemente esecutivi possono comportare responsabilità penale se vi è condivisione, mancata opposizione o partecipazione sostanziale alle decisioni distraenti.
- Gli aumenti ed attenuazioni della pena possono essere valutati dal giudice di merito utilizzando gli stessi elementi (es. gravità del fatto) su diversi profili, purché motivati; la cassazione non rivede la congruità della pena salvo vizio di motivazione o illogicità.
- L'aggravante che innalza la pena incide anche sul termine di prescrizione: se applicata nei gradi di merito, essa allunga i termini prescrizionali e può precludere l'eccezione di estinzione per prescrizione se non previamente contestata nei gradi precedenti.
- In cassazione è precluso cercare una nuova valutazione del merito dei fatti e delle prove: i motivi devono incardinarsi su violazioni di legge o vizî di motivazione specifici e non su una richiesta di riqualificazione probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →