Cassazione Penale, Sentenza n. 8899/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., perché l'avviso sarebbe stato notificato ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato (eccezione fondata su certificato anagrafico di trasferimento); 2) motivazione manifestamente illogica e uso illegittimo delle dichiarazioni predibattimentali del teste Tilli, che la Corte territoriale avrebbe valorizzato come prova centrale senza confrontarle adeguatamente con le dichiarazioni dibattimentali e con altre deposizioni (Bernardi, Sadraoui Yassin); 3) erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto), per non aver considerato adeguatamente la modesta quantità e la natura della sostanza ceduta nonché la concreta incidenza della pluralità delle cessioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Sul primo motivo (notifica ex art. 415-bis c.p.p.) la Suprema Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo valida la notifica effettuata l'8/6/2020 a Sadraoui Brahim che si era qualificato come familiare convivente: il certificato anagrafico attestante un trasferimento non è, da solo, sufficiente a dimostrare la nullità della notifica e l'onere di provare l'inesistenza della convivenza grava sul ricorrente. Sul secondo motivo, la Corte ha invece accertato che i giudici di merito hanno illegittimamente utilizzato le dichiarazioni predibattimentali del teste Tilli oltre la limitata funzione prevista dall'art. 500 comma 2 c.p.p. (valutandole non solo per la credibilità ma come base esclusiva della condanna). Tale uso irregolare delle dichiarazioni predibattimentali impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio. Quanto al terzo motivo (art. 131-bis), la Corte non ha ritenuto risolutivo il ricorso per le questioni probatorie decisive e ha rimesso la valutazione al nuovo giudizio di merito. Conseguenza pratica: annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. (La sentenza di merito confermata in appello era stata quella che aveva condannato l'imputato, per gli artt. 81 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a 5 mesi di reclusione e €1800,00 di multa.)
Norme richiamate
Indicazione della disciplina penale di reato come base della responsabilità, citata per definire il capo di imputazione insieme alla normativa sugli stupefacenti
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Norma sulla disciplina delle sanzioni per il traffico di sostanze stupefacenti, applicata nel capo d'imputazione contro l'imputato
Regola sulla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata a persona convivente e ha stabilito che il certificato di residenza da solo non prova la nullità
art. 500 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate limitatamente per valutare la credibilità del teste; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo oltre tale finalità, come accaduto nel caso (uso come fonte esclusiva della prova), renda la sentenza invalida
Norma che prevede la punibilità ridotta per il fatto di particolare tenuità; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice di merito valuti quantità, natura della sostanza e pluralità delle cessioni, rimettendo la verifica al nuovo giudizio
Norma sul momento processuale in cui devono essere proposte eccezioni; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la censura procedurale alla luce della sua funzione di correzione di errori di diritto
la Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa "ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice \"a quo\""
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori di diritto o lacune motivazionali senza alterare il nucleo dei fatti accertati dal giudice di merito; utilizzata per giustificare la correzione di alcune imprecisioni della corte territoriale restando nel rispetto delle risultanze di fatto
Massime di principio
- Notificazioni a persona convivente: la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che l'atto è stato consegnato a persona convivente prevale sul solo certificato anagrafico. Chi impugna la validità della notifica deve fornire prova rigorosa dell'assenza di convivenza; un certificato di residenza da solo spesso non basta.
- Dichiarazioni predibattimentali (art. 500 c.p.p.): possono essere valutate principalmente per verificare la credibilità del teste; utilizzarle come fonte esclusiva della prova di responsabilità è illegittimo e può determinare l'annullamento della sentenza con rinvio.
- Art. 131-bis (tenuità del fatto): la mera pluralità di cessioni non esclude automaticamente la valutazione favorevole dell'art. 131-bis; il giudice di merito deve considerare la modesta quantità, la natura della sostanza e le modalità concrete dell'azione per valutare l'eventuale applicabilità.
- Funzione della Cassazione (art. 619 c.p.p.): la Corte può correggere errori di diritto, insufficienze motivazionali o distrazioni del giudice di merito purché preservi l'essenziale delle risultanze di fatto; tuttavia, questioni probatorie decisive devono essere rinnovate in sede di merito dopo annullamento con rinvio.
- Conseguenze pratiche per difesa e accusa: se la condanna poggia su dichiarazioni predibattimentali non adeguatamente corroborate, è consigliabile chiedere l'annullamento per violazione dell'art. 500 c.p.p.; d'altro canto, contestare la validità di notifiche effettuate a conviventi richiede elementi probatori solidi (es. testimonianze, documenti che provino la cessazione della convivenza).
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