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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8872/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello in Cassazione: BAJRAMAJ ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) per la determinazione complessiva della pena e la carenza di motivazione sugli aumenti per effetto della continuazione; LAMAJ ha censurato la mancata specificazione degli aumenti di pena (recidiva e reati fine) e la violazione degli artt. 627, 597 c.p.p.; CIRCELLI ha eccepito carenze identificative (uso di nickname), insufficiente motivazione sull'affermazione della partecipazione al reato associativo, richiesta di derubricazione del capo 7 nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, e viziosità degli aumenti per continuazione nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i ricorsi. In sintesi: per BAJRAMAJ il ricorso è stato giudicato infondato: la Corte d'appello, dopo aver escluso la recidiva e altre aggravanti ad effetto speciale, ha dettagliato gli aumenti per i reati satelliti che prima risultavano "virtuali" per il raggiungimento del tetto massimo e la ricostituzione degli aumenti non ha violato il divieto di reformatio in peius; la motivazione sugli aumenti è stata ritenuta adeguata in relazione alla gravità e alle quantità di stupefacente. Per LAMAJ il ricorso è stato rigettato poiché la Corte di appello ha esplicitato gli aumenti (anche per recidiva) e spiegato le ragioni, rispettando i limiti posti dall'art.597 c.p.p.; per CIRCELLI il ricorso è stato rigettato: l'identificazione tramite nickname è stata ritenuta adeguatamente provata con elementi oggettivi (sequestro, apparecchi con IMEI, riscontri nelle conversazioni), la partecipazione al sodalizio è stata confermata sulla base di plurimi e convergenti indizi, la mancata derubricazione e gli aumenti per continuazione non sono stati considerati viziati e il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che sanziona il traffico illecito di stupefacenti: è il reato-base per il quale sono state inflitte le pene principali ai ricorrenti; la Corte ha confermato l'impianto sanzionatorio di merito in relazione a tale fattispecie.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Disciplina i delitti di cessione/trasporto di stupefacenti (commi 1, 4, 5): la Corte ha esaminato la possibile derubricazione a comma 5, rilevando che il contesto organizzato e gli altri sequestri giustificano la ricostruzione di maggior gravità.

  • Codice penale, art. 61-bis

    Circostanza aggravante ad effetto speciale (recidiva qualificata): la Corte d'appello aveva in precedenza escluso tale aggravante; la Cassazione ha verificato che l'esclusione non ha determinato una reformatio in peius illegittima una volta riapplicati gli aumenti 'virtuali'.

  • Codice di procedura penale, art. 597, commi 3 e 4

    Disciplina i limiti dell'appello (divieto di reformatio in peius) e l'obbligo di corrispondente diminuzione se è accolto l'appello dell'imputato su circostanze o reati concorrenti: la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto che, nel caso concreto, non sia ravvisata la violazione perché la Corte d'appello ha semplicemente reso operativi aumenti precedentemente "virtuali" dopo l'esclusione di aggravanti ad effetto speciale.

  • Codice penale, art. 78

    Limite massimo della pena complessiva: è stato applicato per ricondurre l'entità complessiva entro il tetto previsto, con conseguente riduzione obbligata al limite massimo prima della diminuzione per il rito abbreviato.

  • Codice penale, art. 99, comma 4

    Riguarda circostanze aggravanti particolari: la Corte ha considerato l'incidenza di dette aggravanti nel calcolo degli aumenti, come parte del confronto sulla determinazione della pena.

  • Codice penale, art. 81

    Principi per il cumulo e la determinazione delle pene successive: la Corte ha verificato che non sia stato operato un cumulo materiale e che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80

    Circostanza aggravante per l'ingente quantità di stupefacente: la Corte ha osservato che la valutazione della gravità dei quantitativi può giustificare aumenti anche se non è stata contestata formalmente l'aggravante in termini strettissimi.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi (gravità dei fatti, organizzazione del gruppo) per negare le attenuanti.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite: Morales, Papola, Pezzone, altre pronunce richiamate)

    Principi interpretativi sul divieto di reformatio in peius, sull'onere motivazionale per gli aumenti in continuazione e sui limiti della sindacabilità in Cassazione: la Corte ha applicato tali principi per motivare il rigetto dei ricorsi.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) tutela non solo la pena complessiva ma anche gli elementi autonomi del calcolo quando i parametri e la sequenza di raffronto restano invariati; tuttavia, se l'esclusione di una aggravante ad effetto speciale rende ora operativi aumenti prima "virtuali", il giudice d'appello può quantificarli senza incorrere in reformatio in peius, purché motivi adeguatamente il nuovo calcolo.
  • Quando la Cassazione ordina il rinvio per vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio deve esplicitare gli aumenti e i loro criteri di calcolo; l'onere motivazionale è comunque graduato in relazione all'entità degli scostamenti dal minimo edittale e alla gravità del fatto.
  • Per gli aumenti a titolo di continuazione è necessario indicare la misura degli incrementi e fornire motivazione che renda intellegibili gli elementi usati per quantificarli; la motivazione può essere sintetica se la discrepanza rispetto al minimo è limitata ma non può essere assente o puramente formale.
  • L'identificazione tramite nickname o codici associati a dispositivi richiede elementi oggettivi di collegamento (es. apparecchi sequestrati con IMEI, correlazioni cronologiche e contenutistiche nelle conversazioni, riscontri probatori): valutazioni meramente probabilistiche o congetture sono inidonee.
  • La derubricazione del reato di cessione/trasporto (art.73 d.P.R. 309/90) al comma 5 richiede valutazione di tutti gli elementi normativamente rilevanti (mezzi, modalità, quantità, contesto organizzativo); il contesto sistematico e le evidenze su altri sequestri possono giustificare il riconoscimento della fattispecie più grave anche in assenza di prova puntuale della quantità sul singolo episodio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ricade nel giudizio di merito: è legittimo se il giudice indica gli elementi decisivi (anche limitandosi a quelli) che giustificano l'esclusione, e se la motivazione non è contraddittoria.
  • Il sindacato in Cassazione è limitato ai vizi di diritto e di motivazione: la Corte non riforma la valutazione dei fatti salvo che emerga un vizio logico, normativo o omissivo nel percorso argomentativo dei giudici di merito.

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