Cassazione Penale, Sentenza n. 8872/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello in Cassazione: BAJRAMAJ ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) per la determinazione complessiva della pena e la carenza di motivazione sugli aumenti per effetto della continuazione; LAMAJ ha censurato la mancata specificazione degli aumenti di pena (recidiva e reati fine) e la violazione degli artt. 627, 597 c.p.p.; CIRCELLI ha eccepito carenze identificative (uso di nickname), insufficiente motivazione sull'affermazione della partecipazione al reato associativo, richiesta di derubricazione del capo 7 nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, e viziosità degli aumenti per continuazione nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i ricorsi. In sintesi: per BAJRAMAJ il ricorso è stato giudicato infondato: la Corte d'appello, dopo aver escluso la recidiva e altre aggravanti ad effetto speciale, ha dettagliato gli aumenti per i reati satelliti che prima risultavano "virtuali" per il raggiungimento del tetto massimo e la ricostituzione degli aumenti non ha violato il divieto di reformatio in peius; la motivazione sugli aumenti è stata ritenuta adeguata in relazione alla gravità e alle quantità di stupefacente. Per LAMAJ il ricorso è stato rigettato poiché la Corte di appello ha esplicitato gli aumenti (anche per recidiva) e spiegato le ragioni, rispettando i limiti posti dall'art.597 c.p.p.; per CIRCELLI il ricorso è stato rigettato: l'identificazione tramite nickname è stata ritenuta adeguatamente provata con elementi oggettivi (sequestro, apparecchi con IMEI, riscontri nelle conversazioni), la partecipazione al sodalizio è stata confermata sulla base di plurimi e convergenti indizi, la mancata derubricazione e gli aumenti per continuazione non sono stati considerati viziati e il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma che sanziona il traffico illecito di stupefacenti: è il reato-base per il quale sono state inflitte le pene principali ai ricorrenti; la Corte ha confermato l'impianto sanzionatorio di merito in relazione a tale fattispecie.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Disciplina i delitti di cessione/trasporto di stupefacenti (commi 1, 4, 5): la Corte ha esaminato la possibile derubricazione a comma 5, rilevando che il contesto organizzato e gli altri sequestri giustificano la ricostruzione di maggior gravità.
Codice penale, art. 61-bis
Circostanza aggravante ad effetto speciale (recidiva qualificata): la Corte d'appello aveva in precedenza escluso tale aggravante; la Cassazione ha verificato che l'esclusione non ha determinato una reformatio in peius illegittima una volta riapplicati gli aumenti 'virtuali'.
Codice di procedura penale, art. 597, commi 3 e 4
Disciplina i limiti dell'appello (divieto di reformatio in peius) e l'obbligo di corrispondente diminuzione se è accolto l'appello dell'imputato su circostanze o reati concorrenti: la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto che, nel caso concreto, non sia ravvisata la violazione perché la Corte d'appello ha semplicemente reso operativi aumenti precedentemente "virtuali" dopo l'esclusione di aggravanti ad effetto speciale.
Codice penale, art. 78
Limite massimo della pena complessiva: è stato applicato per ricondurre l'entità complessiva entro il tetto previsto, con conseguente riduzione obbligata al limite massimo prima della diminuzione per il rito abbreviato.
Codice penale, art. 99, comma 4
Riguarda circostanze aggravanti particolari: la Corte ha considerato l'incidenza di dette aggravanti nel calcolo degli aumenti, come parte del confronto sulla determinazione della pena.
Codice penale, art. 81
Principi per il cumulo e la determinazione delle pene successive: la Corte ha verificato che non sia stato operato un cumulo materiale e che sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80
Circostanza aggravante per l'ingente quantità di stupefacente: la Corte ha osservato che la valutazione della gravità dei quantitativi può giustificare aumenti anche se non è stata contestata formalmente l'aggravante in termini strettissimi.
Codice penale, art. 133
Criteri per il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi (gravità dei fatti, organizzazione del gruppo) per negare le attenuanti.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite: Morales, Papola, Pezzone, altre pronunce richiamate)
Principi interpretativi sul divieto di reformatio in peius, sull'onere motivazionale per gli aumenti in continuazione e sui limiti della sindacabilità in Cassazione: la Corte ha applicato tali principi per motivare il rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) tutela non solo la pena complessiva ma anche gli elementi autonomi del calcolo quando i parametri e la sequenza di raffronto restano invariati; tuttavia, se l'esclusione di una aggravante ad effetto speciale rende ora operativi aumenti prima "virtuali", il giudice d'appello può quantificarli senza incorrere in reformatio in peius, purché motivi adeguatamente il nuovo calcolo.
- Quando la Cassazione ordina il rinvio per vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio deve esplicitare gli aumenti e i loro criteri di calcolo; l'onere motivazionale è comunque graduato in relazione all'entità degli scostamenti dal minimo edittale e alla gravità del fatto.
- Per gli aumenti a titolo di continuazione è necessario indicare la misura degli incrementi e fornire motivazione che renda intellegibili gli elementi usati per quantificarli; la motivazione può essere sintetica se la discrepanza rispetto al minimo è limitata ma non può essere assente o puramente formale.
- L'identificazione tramite nickname o codici associati a dispositivi richiede elementi oggettivi di collegamento (es. apparecchi sequestrati con IMEI, correlazioni cronologiche e contenutistiche nelle conversazioni, riscontri probatori): valutazioni meramente probabilistiche o congetture sono inidonee.
- La derubricazione del reato di cessione/trasporto (art.73 d.P.R. 309/90) al comma 5 richiede valutazione di tutti gli elementi normativamente rilevanti (mezzi, modalità, quantità, contesto organizzativo); il contesto sistematico e le evidenze su altri sequestri possono giustificare il riconoscimento della fattispecie più grave anche in assenza di prova puntuale della quantità sul singolo episodio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ricade nel giudizio di merito: è legittimo se il giudice indica gli elementi decisivi (anche limitandosi a quelli) che giustificano l'esclusione, e se la motivazione non è contraddittoria.
- Il sindacato in Cassazione è limitato ai vizi di diritto e di motivazione: la Corte non riforma la valutazione dei fatti salvo che emerga un vizio logico, normativo o omissivo nel percorso argomentativo dei giudici di merito.
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