Cassazione Penale, Sentenza n. 8875/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 23/09/2024 che aveva respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 16/08/2019 al 12/01/2021. L'ordinanza di appello aveva ritenuto fondata la misura cautelare in ragione della chiamata in correità resa dallo Scoban e di riscontri (fra cui il rinvenimento di documenti del ricorrente presso l'abitazione del Bugheanu e la testimonianza dello stesso Bugheanu), mentre il ricorrente deduce che il giudice della riparazione ha sostanzialmente riesaminato il merito e dato prevalenza alla valutazione dell'ordinanza cautelare rispetto alla sentenza di assoluzione che aveva escluso riscontri validi alla chiamata in correità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio. La Cassazione ha chiarito che il giudice della riparazione deve seguire un procedimento logico-motivazionale autonomo rispetto al giudizio penale di merito, ma non può esercitare un sindacato che ravvisi, in modo critico e contrario alla sentenza di assoluzione, una diversa valutazione probatoria dei fatti accertati nel giudizio di cognizione. Il rinvio è finalizzato a far verificare alla Corte distrettuale se, sulla base di circostanze non escluse dalla sentenza assolutoria, la condotta del ricorrente abbia colposamente o dolosamente contribuito a creare la falsa apparenza di configurabilità del reato e quindi abbia fatto venir meno il diritto alla riparazione; devono poi essere adeguatamente motivate la rilevanza di dichiarazioni rese dall'imputato e delle "frequentazioni ambigue" con soggetti con precedenti, con riferimento alla loro effettiva attitudine a costituire indizi di complicità. La regolamentazione delle spese è rimessa alla Corte d'appello di Firenze.
Norme richiamate
codice penale, art. 314, comma 1
Richiamato in riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato nel procedimento e al criterio di valutazione di tali dichiarazioni dopo la modifica normativa; la Corte segnala che le dichiarazioni possono essere valutate dal giudice della riparazione tra le condotte rilevanti.
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro ed altri)
Principio secondo cui il giudice della riparazione ha autonomo iter logico-motivazionale e valuta se sussistono le condizioni per la riparazione, distinguendo il suo accertamento da quello del giudice penale di merito.
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)
Richiama la consolidata giurisprudenza sulla distinzione di funzione tra giudice penale e giudice della riparazione e sui limiti del sindacato di quest'ultimo sui fatti accertati in sede di cognizione.
Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 (Garcia De Medina)
Sottolinea che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e deve confrontarsi con la sentenza assolutoria per individuare i comportamenti effettivamente accertati.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Evidenzia la possibile rilevanza, ai fini della riparazione, delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato come condotte che possono incidere sul diritto alla riparazione.
Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022
Richiamata in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dell'indagato successiva alla modifica normativa dell'art. 314 c.p.
Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 (Pacifico)
Ulteriore richiamo alla giurisprudenza sul tema delle dichiarazioni dell'imputato e della loro rilevanza in sede di riparazione.
Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023 (Tare)
Affronta la tematica delle 'frequentazioni ambigue' con soggetti aventi precedenti e del necessario apprezzamento motivato del loro rilievo indiziario in relazione alla misura cautelare subita.
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022 (Fascia)
Richiama l'esigenza di adeguata motivazione quando si ritiene che rapporti di frequentazione possano costituire indizio di complicità.
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014 (Pistorio)
Ulteriore precedenti sulla valutazione delle frequentazioni e dei loro riflessi probatori.
Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)
Tratta la rilevanza delle frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento, se accompagnate da consapevolezza e non necessitate.
Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021 (Denaro)
Riferimento giurisprudenziale sulla valutazione delle frequentazioni con condannati in diverso procedimento.
Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito)
Conferma che le frequentazioni assumono rilievo solo se adeguatamente motivate e collegate alla presunta partecipazione al fatto oggetto della misura.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha un'area di valutazione autonoma rispetto al giudice penale di merito, ma non può riapprontare un sindacato critico che contrasti la ricostruzione fattuale definitivamente operata nella sentenza di assoluzione.
- Nel riesame per riparazione il giudice deve confrontare puntualmente l'ordinanza cautelare e la sentenza di merito: può considerare, ai fini della negazione della riparazione, condotte del detenuto non escluse dall'assoluzione (es. dichiarazioni rese, frequentazioni ambigue, comportamenti extraprocedimentali) purché sia dimostrata una relazione di concausalità o idoneità di tali condotte a produrre la falsa apparenza di colpevolezza.
- Non è sufficiente richiamare genericamente la maggior solidità dell'ordinanza cautelare: il giudice della riparazione deve spiegare perché elementi non esclusi dall'assoluzione integrino comportamento idoneo a far venir meno il diritto alla riparazione, con motivazione adeguata e specifica.
- Le dichiarazioni dell'indagato/imputato e le frequentazioni con soggetti con precedenti possono essere valutate come fattori ostativi alla riparazione, ma richiedono un'analisi circostanziata del nesso tra tali fatti e l'adozione della misura cautelare.
- In casi simili, la Corte d'appello chiamata a riesaminare deve verificare se sussistono elementi residui, non esclusi dalla sentenza di assoluzione, che giustifichino il diniego della riparazione; in mancanza di adeguata motivazione il provvedimento va annullato.
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