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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8877/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato (o in subordine la restituzione in termini per proporre appello) relativa alla condanna emessa dal Tribunale di Trapani per reati di estorsione consumata e tentata. Il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto le notifiche, poiché tutte erano state indirizzate al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, di essere rimasto detenuto per tutta la durata del processo e di non aver avuto contatti con il difensore; deduceva quindi la violazione delle norme processuali (art. 178 c.p.p.) concernenti l'intervento dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 629-bis c.p.p. (chiusura del giudizio in assenza) e ha posto a carico del ricorrente l'onere di provare la incolpevole ignoranza dell'esistenza del processo. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 23948/2019, la Corte ha valutato come indice di conoscenza il verbale dell'udienza del 15/06/2023 in cui i difensori avevano dichiarato che i propri assistiti erano stati avvisati e non intendevano partecipare: tale annotazione, atto fidefacente, è stata ritenuta prova di contatto/conoscenza del processo. Non essendo provata una incolpevole ignoranza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p. (già 625-ter)

    Norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza: esclude l'accesso a un nuovo giudizio per chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo; pone a carico del ricorrente l'onere di provare la incolpevole ignoranza dell'esistenza del procedimento.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019 (PG/Darwish)

    …gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, 2 comma, cod. proc.pen., vanno interpretati secondo la loro funzione; esempi di indici sono la dichiarazione od elezione di domicilio, l'applicazione di misure precautelari che portino all'udienza di convalida, la nomina di difensore di fiducia (con effettività del rapporto), che, quando sia dimostrabile il contatto tra difensore e assistito, fanno ritenere la conoscenza del processo.

    La giurisprudenza di legittimità individua specifici 'indici di conoscenza' che, se presenti e dimostrabili, escludono la incolpevole ignoranza: elezione di domicilio, rapporti effettivi con il difensore, partecipazione/contestazione in sede cautelare, o dichiarazioni in verbali d'udienza.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata partecipazione/assenza dell'imputato; il ricorrente lamentava violazione delle disposizioni sul diritto dell'imputato a intervenire, ma la Corte ha ritenuto che il verbale attestante l'avviso da parte del difensore dimostrasse l'avvenuta conoscenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali della parte privata che propone il ricorso quando questo venga rigettato; la Corte lo ha applicato con la sentenza di rigetto.

Massime di principio

  • Chi chiede la rescissione del giudicato o la restituzione in termini per processi celebrati in assenza deve provare la incolpevole ignoranza dell'esistenza del processo: l'onere probatorio grava sul ricorrente.
  • Indicatori che normalmente escludono la incolpevole ignoranza: elezione di domicilio, contatti effettivi con il difensore (in particolare se risultanti da verbali), la presenza di atti o udienze cautelari formalmente svolte, o dichiarazioni ufficiali nei verbali che attestino l'avviso dell'imputato.
  • I verbali d'udienza, e in particolare le dichiarazioni fidefacenti del difensore nei verbali (es. che l'imputato sia stato avvisato e rinunci alla partecipazione), costituiscono prova rilevante e possono prevalere salvo prova contraria molto chiara e documentata.
  • La detenzione del soggetto non costituisce automaticamente prova della mancata conoscenza del processo: va dimostrato che, nonostante la detenzione, vi sia stata l'impossibilità oggettiva di essere informato o di comunicare con il difensore.
  • Prassi consigliata in situazioni analoghe: raccogliere e conservare documentazione ufficiale che attesti l'assenza di notifiche (registri carcerari, bollettini, comunicazioni formali), produrre dichiarazioni scritte del detenuto e del personale carcerario, notificare tempestivamente al giudice e chiedere espressamente la restituzione in termini con prova documentale dell'impossibilità di conoscere il processo.
  • Se si contesta l'attendibilità di un verbale favorevole alla controparte, è necessario predisporre prova contraria precisa e documentata (es. registrazioni, testimoni, iscrizioni di cancelleria) perché le annotazioni dei difensori su atti ufficiali hanno valore probatorio significativo.

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