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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8876/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Castagnetta impugnava il decreto della Corte d'appello che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata due anni) sostenendo la nullità per violazione di legge nella qualificazione del proposto come "soggetto pericoloso" ai sensi dell'art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011. Si deduceva l'insufficienza delle prove in ordine a un tenore di vita incompatibile con i redditi ufficiali: le indagini della Guardia di Finanza, secondo la difesa, non avrebbero dimostrato elementi concreti di sperequazione (gli acquisti indicati sarebbero coerenti con i redditi e l'immobile del 2023 era stato acquistato con mutuo); la relazione tecnica difensiva contestava i dati reddituali indicati dalla GdF; inoltre non sarebbero stati effettuati accertamenti sul tenore di vita del nucleo familiare e si richiamava un precedente provvedimento del Tribunale che aveva rigettato analoga proposta nei confronti di altro imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi della disciplina sulle misure di prevenzione, in Cassazione sia possibile dedurre violazione di legge limitatamente a profili quali l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione. Nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello non è risultata "meramente apparente": i giudici di merito avevano richiamato le indagini della Guardia di Finanza da cui emergeva una "sperequazione annua crescente" (2013-2022) tra redditi dichiarati e spese familiari rapportate secondo i criteri ISTAT, indice di profitti illeciti; tale sproporzione legittima una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo con allegazioni specifiche e verificabili che nel caso non sono state fornite (la circostanza di aiuti economici al nucleo da parte della famiglia della moglie è rimasta indimostrata). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Disciplina le misure di prevenzione; art. 4 (comma richiamato) limita i motivi di ricorso in Cassazione e impone l'obbligo di motivazione del giudice d'appello (richiamata la nozione di motivazione assente o apparentemente insufficiente).

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Ricondotto il richiamo all'art. 1, lett. b) quale criterio per l'inquadramento come "soggetto pericoloso"; art. 10 (richiamato come attuale cornice) recepisce l'obbligo di motivazione e i limiti di impugnazione.

  • Art. 1, lett. b) D.lgs. n. 159/2011

    Definisce la categoria dei soggetti pericolosi cui possono essere applicate misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la sproporzione fra redditi leciti e spese/beni possa far presumere l'appartenenza a tale categoria.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, una sproporzione sistematica e documentata tra redditi dichiarati e spese o acquisizioni patrimoniali può fondare una presunzione relativa di illecita accumulazione e giustificare l'applicazione della misura.
  • La presunzione di illecita provenienza degli incrementi patrimoniali è superabile solo mediante allegazioni specifiche e documentate (es. prove di finanziamenti leciti, contratti di mutuo, trasferimenti familiari dimostrati) idonee a spiegare la sproporzione.
  • In Cassazione il sindacato sulla decisione di merito è limitato a profili di violazione di legge; la censura della motivazione è ammissibile solo se si contesta l'assenza o la mera apparenza della motivazione (mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità).
  • Gli accertamenti economico-patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza e i confronti con parametri statistici (es. spesa familiare media ISTAT) possono essere ritenuti elementi valutabili dal giudice per apprezzare la sproporzione e fondare la misura.
  • In fase difensiva, per contrastare una misura di prevenzione basata su discrepanze economiche è essenziale produrre prove concrete (documenti bancari, titoli di credito, contratti, dichiarazioni fiscali integrative) e contestare puntualmente i rilievi della polizia economico-finanziaria.

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