Cassazione Penale, Sentenza n. 8874/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 15/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Verbania del 05/07/2023. La Corte d'appello aveva rilevato la mancata produzione, insieme all'atto di appello, di una procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, come prescritto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorrente ha contestato l'inammissibilità sostenendo che l'elezione di domicilio risultava già dagli atti, che le notifiche erano state possibili presso quel domicilio e che il mandato specifico poteva ritenersi implicito nella nomina originaria (difensore di fiducia); ha inoltre sollevato questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1-quater, per violazione degli artt. 24, 27, 100 Cost. e del principio di ragionevolezza, nonché per disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'appello (principio tempus regit actum), precisando che la norma richiede il deposito, a pena di inammissibilità, della procura speciale rilasciata dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio. Ha ritenuto non fondate le censure di incostituzionalità richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere non limita illegittimamente la facoltà di impugnare ma assicura la certezza della conoscenza della sentenza da parte dell'imputato e la volontà personale di proseguire l'impugnazione; ha inoltre richiamato la modifica normativa intervenuta con la legge 9 agosto 2024, n. 114 e il principio per cui si applica la disciplina in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione. Conseguentemente ha dichiarato l'appello inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La Corte ha ritenuto che la norma impone un onere formale (procura speciale rilasciata dopo la sentenza con elezione di domicilio) a pena di inammissibilità dell'appello proposto dal difensore per imputato giudicato in assenza; l'onere è ragionevole e volto a garantire la certezza della conoscenza della sentenza da parte dell'imputato e la volontà personale di impugnare.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., fissando l'onere del deposito del mandato speciale per l'appello in caso di imputato giudicato in assenza.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha modificato l'art. 581, abrogando il comma 1-ter e mantenendo l'adempimento del mandato speciale soltanto per l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio; la Corte ha richiamato questa modifica per spiegare il regime transitorio ma ha applicato la disciplina vigente al momento della proposizione dell'appello.
art. 24 Cost.
Citato dal ricorrente per una presunta compressione del diritto di difesa; la Corte ha escluso contrasto con tale principio, ritenendo che la norma procedurale regoli modalità dell'impugnazione e non limiti il diritto di difesa in senso costituzionale.
art. 27, comma 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla presunzione di non colpevolezza; la Corte ha ritenuto la norma processuale compatibile, non incidendo sul regime della presunzione di non colpevolezza.
art. 100 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di attività del pubblico ministero e confronto con oneri difensivi; la Corte non ha ravvisato contrasto costituzionale tra la norma processuale e il ruolo del pubblico ministero.
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato per il diritto di impugnare, la Corte ha osservato che la regolazione delle modalità di esercizio delle impugnazioni non nega il diritto costituzionale ad impugnare, ma ne disciplina i presupposti procedurali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'appello proposto dal difensore deve essere corredato, a pena di inammissibilità, della procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato (ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.)
- Il requisito formale richiesto è considerato ragionevole: serve a garantire la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'imputato e la volontà personale di proseguire l'impugnazione, evitando impugnazioni 'automatiche' operate senza consenso informato dell'imputato assente
- Va applicata la disciplina vigente al momento della proposizione dell'atto di impugnazione (principio tempus regit actum); eventuali modifiche normative successive non incidono retroattivamente sull'ammissibilità di impugnazioni già presentate
- La prova della mera esistenza di un domicilio negli atti o di notifiche precedenti non supplisce automaticamente all'onere del deposito della procura speciale contenente l'elezione di domicilio, salvo diversa previsione normativa
- In caso di difensore d'ufficio il legislatore può mantenere specifici adempimenti (es. mandato speciale) per maggior tutela dell'imputato; verificare sempre se la modifica legislativa contiene norme transitorie
- Per contestare la norma per presunta incostituzionalità occorre dimostrare la manifesta e non manifestata incompatibilità con i principi costituzionali: argomentazioni generiche sulla limitazione del diritto di difesa, senza specifiche evidenze, sono difficilmente accolte
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe depositare sempre la procura speciale ad impugnare (rilasciata dopo la sentenza) con l'elezione di domicilio quando l'imputato è stato giudicato in assenza
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