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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17503/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revoca parziale della misura di prevenzione della confisca su immobili inclusi nel decreto di confisca del 28/11/2014: il ricorrente sostiene di aver acquisito i beni per successione a seguito del ritrovamento e della pubblicazione del testamento olografo della madre (de cuius), che disporrebbe a suo favore immobili in disponibilitã dei fratelli Alfredo e Mario Vissicchio; deduce che il suo titolo sarebbe anteriore alla confisca per effetto della retroattivitã della successione (art. 456 c.c., art. 2684 c.c.), che la trascrizione opera retroattivamente e che egli è terzo di buona fede esente da responsabilitã penale o contesto criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengono alla valutazione di fatti e di prova (anterioritã della trascrizione, titolaritã, buona fede), profili non sindacabili in sede di legittimitã salvo violazione di legge; il Tribunale di Salerno aveva motivato in modo logico e non apparente: il testamento identificato costituisce un legato di cose altrui (art. 651 c.c.) che attribuisce al legatario un credito e non l'acquisto immediato della proprietã; non risultava comprovata l'anterioritã della trascrizione rispetto alla confisca né l'estraneitã del ricorrente al contesto criminale dei titolari precedenti; i beni erano divenuti patrimonio indisponibile dello Stato per effetto della confisca. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione depositata l'11/02/2026 (decreto impugnato 06/10/2025; confisca originaria 28/11/2014, definitiva 28/09/2017).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare l'ambito di ammissibilitã del ricorso per cassazione, ossia per violazione di legge; la Corte la interpreta come criterio per escludere sindacato di merito sulle valutazioni probatorie.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata in relazione al travisamento della prova; la Corte distingue i meri errori di valutazione dall'ipotesi in cui il travisamento determini una motivazione inesistente o apparente rilevante ai fini di cassazione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (norme sulla prevenzione)

    Riferimento al quadro normativo della normativa antimafia e delle misure di prevenzione; la giurisprudenza interpreta che dopo l'entrata in vigore la possibilitã di ricorso in Cassazione rimane limitata alle violazioni di legge e motivazioni inesistenti o apparenti.

  • art. 456 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che il trasferimento della proprietã per successione opera dall'apertura della successione (morte del de cuius); la Corte osserva comunque che la titolaritã reale richiede specifici atti ed è diversa dall'efficacia obbligatoria del legato.

  • art. 2684 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa per la retroattivitã della trascrizione degli atti mortis causa; la Corte rileva che la trascrizione successiva, anche se dotata di retroattivitã, non sostituisce la prova dell'anterioritã rispetto al provvedimento ablativo se non dimostrata concretamente.

  • art. 651 cod. civ.

    Il Tribunale ha applicato la regola sul legato di cose altrui per qualificare il testamento come fonte di un diritto di credito e non di acquisto immediato della cosa, con conseguente impossibilitã, in presenza di confisca, di conseguire subito la proprietã sul bene oggetto dell'ablazione.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001

    Invocata dalla difesa come clausola di salvaguardia che tutela i diritti acquisiti dai terzi di buona fede nonostante la confisca; la Corte segnala che tale principio richiede prova dell'effettivo diritto anteriore e della buona fede, non fornita nel caso.

  • artt. 24 e 42 Costituzione

    Richiamati dalla difesa per profili di tutela giurisdizionale e proprietã; la Corte osserva che l'ordinamento garantisce al ricorrente la facoltã di agire in sede civile per far valere i propri diritti, e che non sussiste immediato contrasto costituzionale con la decisione di prevenzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per irrogare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente; le contestazioni di merito sulla valutazione delle prove sono in linea di principio inammissibili.
  • Il ritrovamento di un testamento che dispone "legato di cose altrui" attribuisce al beneficiario un diritto di credito verso l'onerato, non l'immediato acquisto del bene; tale diritto non sfugge automaticamente agli effetti di una confisca già eseguita.
  • La trascrizione di atti mortis causa ha effetto retroattivo alla data di apertura della successione, ma perché prevalga rispetto a un precedente provvedimento ablativo occorre fornire prova concreta dell'anteriorità e della buona fede del terzo.
  • La buona fede del terzo richiede dimostrazione: non è sufficiente l'asserzione di estraneitã o l'assenza di precedenti penali; il giudice valuta anche il contesto probatorio circa l'origine lecita delle risorse usate per l'acquisto.
  • Se i beni sono già divenuti patrimonio indisponibile dello Stato per confisca, il soggetto che vanta solo un diritto obbligatorio può invece agire in sede civile per ottenere l'adempimento dall'onerato, ma non ottenere l'immediato rilascio del bene confiscato.

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