Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17392/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto il concordato in appello (art. 599‑bis c.p.p.) con riduzione della pena, denunciando: (1) un errore materiale nel dispositivo trascritto, perché pur avendo disposto la riduzione delle pene il dispositivo riportava le condanne di primo grado; (2) il rigetto della richiesta di differimento del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 59 della legge 24/11/1981, n. 689 (nella parte in cui individua reati "ostativi" alla sostituzione della pena detentiva, con specifico riferimento alla rapina aggravata, art. 628, comma 3, c.p.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: quanto al primo motivo, è sopravvenuta la carenza di interesse perché la Corte d'appello ha corretto l'errore materiale del dispositivo con ordinanza del 01/11/2025; quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata in quanto la Corte costituzionale (sent. n. 139) ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull'art. 59, pertanto non sussistono ragioni per sospendere il procedimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per l'accordo delle parti (concordato in appello) che comporta riduzione della pena; la Corte ha riconosciuto l'applicazione della norma ma si è verificato un refuso materiale nel dispositivo, poi corretto.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione rispetto alla sentenza impugnata; la Cassazione ne ha valutato i motivi e ne ha dichiarato l'inammissibilità ove irrilevanti o sopravvenuti.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Riferimento all'estensione dell'impugnazione e alla rilevanza dell'ordinanza collegata al giudizio di impugnazione; utilizzato per estendere il ricorso anche all'ordinanza del 09/06/2025.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi sull'ordinanza impugnata (procedura e motivazione dell'udienza), valutato dalla Corte nella verifica della motivazione.

  • art. 59, legge 24/11/1981, n. 689

    La questione di legittimità costituzionale sollevata riguardava la parte che indica i reati 'ostativi' alla sostituzione della pena detentiva. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate, operando quindi come limite alla possibilità di sospendere il procedimento in attesa di decisione.

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    La qualificazione della rapina aggravata è stata denunciata come possibile causa ostativa alla sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto la questione superata dalla pronuncia della Corte costituzionale.

  • art. 4‑bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato in rapporto ai reati 'ostativi' (catalogo di reati per i quali sussistono limitazioni nei benefici): la decisione della Corte costituzionale ha inciso sulla fondatezza delle questioni sollevate circa l'applicazione di tali limiti.

  • art. 53, comma 1 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al tetto di pena (4 anni) per l'accesso a benefici sostitutivi della detenzione: i ricorrenti sostenevano che, a seguito del concordato, le pene rientravano nel tetto previsto.

  • Corte costituzionale, sent. n. 139 (09/07/2025, depos. 29/07/2025)

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull'art. 59 della legge n. 689/1981 così come modificato, rendendo infondate le richieste di sospensione del procedimento in attesa della sua pronuncia.

Massime di principio

  • Un refuso materiale nel dispositivo può essere sanato con ordinanza correttiva della corte d'appello; se ciò avviene prima della decisione della Cassazione, il motivo di ricorso relativo perde di interesse per sopravvenuta carenza.
  • La richiesta di sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale richiede che la questione costituzionale sia ancora pendente: se la Corte costituzionale si è già pronunciata, la sospensione è generalmente inammissibile o manifestamente infondata.
  • Nel caso di concordato in appello ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p., è essenziale la coerenza fra la parte motiva e il dispositivo della sentenza; eventuali discrepanze andranno corrette tempestivamente mediante ordinanza o impugnazione, ma la correzione sopravvenuta può rendere inammissibile il ricorso per mancanza di interesse.
  • Quando si impugna anche un'ordinanza interlocutoria (es. rigetto di una richiesta di differimento), è necessario dimostrare l'utilità concreta della pronuncia di legittimità: l'esistenza di una decisione costituzionale intervenuta sul punto rende priva di fondamento la censura sulla mancata sospensione.
  • In situazioni simili, conviene monitorare immediatamente le eventuali pronunce della Corte costituzionale e, se possibile, richiedere la correzione del dispositivo in sede di appello per evitare l'insorgere di problematiche di trascrizione che possano complicare l'impugnazione in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.